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Convivenza More Uxorio

Scritto da: Simona Caminiti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Dal 5 giugno 2016 sono entrate ufficialmente in vigore le nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà, numero 76/2016.
La convivenza more uxorio è la relazione affettiva e solidaristica tra due persone unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da legami di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile (art. 36 l. Cirinnà). La Cassazione con sentenza n. 6381/1993 aveva comunque già  dichiarato legittima la convivenza more uxorio per il nostro ordinamento perché non contrasta con il buon costume, l'ordine pubblico e le norme imperative ed il legislatore, già prima della riforma Cirinnà, preso atto della crescente rilevanza del fenomeno della famiglia non fondata sul matrimonio è intervenuto in diversi settori: a titolo non esaustivo, si ricorda la legge n. 154/2001 che ha esteso al convivente il regime di protezione contro gli abusi familiari e la legge n. 219/2012, che ha abolito ogni discriminazione tra figli nati da genitori coniugati e figli nati da conviventi more uxorio.
La nuova normativa contempla una serie di diritti a favore dei conviventi e prevede il contratto di convivenza.
in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;
ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
diritti inerenti alla casa di abitazione;
uccessione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto;
inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;
diritti del convivente nell’attività di impresa;
ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia;
in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
I contratti di convivenza sono accordi con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza, attraverso la regolamentazione dei rapporti patrimoniali della stessa ed alcuni limitati aspetti dei rapporti personali. L’accordo può essere usato anche per disciplinare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza.

I contratti di convivenza presuppongono la registrazione anagrafica della coppia di fatto (eterosessuale od omosessuale) presso il Comune di residenza. La sua stipula si rivela particolarmente utile in caso di separazione, poiché le parti possono stabilire a priori le rispettive modalità di contribuzione alle necessità della famiglia di fatto durante la convivenza e quando questa viene meno.
sia la sua sottoscrizione che l'eventuale modifica che la risoluzione devono essere fatte per iscritto, in forma di scrittura privata o in forma di atto pubblico, con l'assistenza di uno dei due predetti professionisti.
Dal contratto di convivenza nascono dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto la violazione di taluno degli obblighi assunti con il contratto di convivenza legittima l'altra parte a rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta. Alcuni accordi sono destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza. Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni.



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Simona Caminiti

Matrimonialista, divorzista e penalista