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Cosa accade se il coniuge abbandona improvvisamente la casa coniugale?

Scritto da: Simona Caminiti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Dal matrimonio discendono diritti e doveri in capo ai coniugi. L’art. 143 c.c. prevede infatti, tra i doveri, l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

Quante volte, invece, a causa di continui litigi e di una convivenza ormai divenuta intollerabile si sente il bisogno di allontanarsi dalla casa coniugale senza dover attendere la pronuncia di un tribunale che dichiari la separazione? E quante volte i coniugi che si trovano in questa situazione chiedono se è possibile interrompere la convivenza ancor prima che la separazione sia pronunciata.

Ad occuparsene è l’art. 146 del codice civile che disciplina il caso dell’abbandono del tetto coniugale in costanza di matrimonio, è rubricato “allontanamento dalla residenza familiare” e delinea i presupposti in forza dei quali, violando il dovere di coabitazione, l’abbandono rilevi giuridicamente.

E’ necessario che l’allontanamento sia senza giusta causa e si accompagni al rifiuto di farvi ritorno.

Quali sono i rischi di un allontanamento ingiustificato? Quando l’abbandono del tetto coniugale è ingiustificato comporta dal punto di vista civilistico la cessazione dell’obbligo all’assistenza morale e materiale nei confronti di colui che si è allontanato e la possibilità di addebitargli la separazione, con conseguente perdita del diritto di vedersi riconosciuto l’assegno di mantenimento

Ma quando l’allontanamento può dirsi giustificato? All’art. 146 c.c. si legge che la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.

La giurisprudenza di legittimità, lungi da una interpretazione strettamente letterale, afferma che questa elencazione non è tassativa e che può anche ravvisarsi una giusta causa quando esistano ragioni di carattere interpersonale che non consentano la prosecuzione della vita insieme.

Non basta ad esempio addurre i litigi col consorte. Per non incorrere in una violazione dei doveri coniugali, occorre provare che l’abbandono è dipeso dal comportamento dell’altro coniuge, o che sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata.

Pertanto, in presenza di una grave crisi coniugale, allorchè la convivenza non sia più tollerabile ma non si sia ancora proceduto con la vera separazione, è consigliabile fare un accordo scritto tra coniugi con cui, a fronte del temporaneo allontanamento dalla casa da parte di uno, l’altro presti il suo consenso.

Qualora non fosse possibile un accordo scritto tra i coniugi è comunque sempre consigliabile avvisare il coniuge della propria decisione in modo da non violare la legge, è consigliabile far recapitare da un avvocato una raccomandata all'altro coniuge dove, insieme alla richiesta di separazione, si spiega il motivo dell'allontanamento.

Oltre ai profili civilistici, vi potrebbero essere conseguenze sotto un profilo penalistico, configurandosi il resto previsto dall’art. 570 c.p. qualora il contegno del coniuge allontanatosi si traduca in una effettiva sottrazione agli obblighi di assistenza morale e materiale nei confronti del coniuge e dei figli.

Nell’articolo viene delineata in linea generale la normativa, ogni situazione va analizzata in concreto ed in base alle specifiche caratteristiche per poter esprimere un parere legale approfondito e quanto più preciso, pertanto, qualora stiate vivendo una situazione coniugale conflittuale, prima di prendere decisioni affrettate ed assumere iniziative è consigliabile consultare un avvocato.



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Simona Caminiti

Matrimonialista, divorzista e penalista