Cessione del credito e decreto ingiuntivo

Scritto da: Simona Statuti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Premessa

Nel contenzioso bancario e finanziario è sempre più frequente che il recupero dei crediti venga effettuato da società che hanno acquistato portafogli di crediti da banche o intermediari finanziari.

In tali ipotesi, il debitore può ricevere un decreto ingiuntivo richiesto da una società diversa dal creditore originario, che afferma di essere subentrata nel rapporto a seguito di una cessione del credito.

In questi casi assume particolare rilievo il tema della prova della titolarità del credito, che costituisce presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda giudiziale.

La cessione del credito nel settore bancario

La cessione del credito è il contratto mediante il quale il creditore trasferisce ad un terzo il proprio diritto di credito.

Nel settore bancario tali operazioni avvengono frequentemente attraverso cessioni in blocco di crediti, disciplinate dall’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

In base a tale disposizione, il trasferimento dei crediti può essere reso opponibile ai debitori ceduti mediante: pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale; iscrizione dell’operazione nel Registro delle Imprese.

Queste formalità sostituiscono la notificazione individuale della cessione prevista dall’art. 1264 c.c.

La funzione della pubblicazione della cessione

La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale svolge una funzione specifica: rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti.

Tale adempimento, infatti, produce gli stessi effetti della notificazione della cessione prevista dall’art. 1264 c.c., con la conseguenza che il debitore non può più liberarsi pagando al creditore originario.

Tuttavia, la pubblicazione non costituisce prova della titolarità del credito in capo al cessionario, né dimostra che uno specifico credito sia stato effettivamente trasferito traslativa del credito (Cass., Ordinanza 16.04.2021, n.10200).

La funzione dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è quindi limitata alla opponibilità della cessione, ma non riguarda la prova della sua effettiva esistenza o del suo contenuto.

Infatti, anche in ipotesi di cessione di crediti in blocco, la pubblicazione della notizia della cessione ad opera del cessionario in Gazzetta Ufficiale ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art.1264 e non costituisce prova della cessione del credito (Cass. ordinanza n.17944 del 2023).

L’onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Nel caso in cui il debitore proponga opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione.

In tale giudizio il creditore opposto è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa.

Infatti “con l’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d’ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall’onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione dell’ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso” (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9 078).

In particolare, la società che agisce per il recupero del credito deve provare: l’esistenza del rapporto contrattuale originario; l’inadempimento del debitore; la titolarità del credito azionato.

Quando il credito deriva da una cessione, il cessionario deve dimostrare di essere effettivamente subentrato nella posizione del creditore originario.

La prova della cessione del credito

In conformità ai principi in tema sanciti dalla Suprema Corte, in caso di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria “occorre dimostrare l’inclusione di quel credito nell’operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale ”. In più chiari termini , “chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di una operazione di cessione in blocco ed art. 58 d.lgs. n.385/93 ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione” (Cass. n.3405/2024 del 6.02.2024; n.5478 del 29.02.2024; n.21821 del 20.07.2023; n. 24798 del 5.11.2020). Che quindi, in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, quest’ultima dovrà comunque fornire la prova documentale inconfutabile relativa all’inserimento di tale credito nel perimetro dell’operazione di cessione specificamente indicata (Cass. n.3405/2024; n.21821/2023; tribunale di Prato, 14.02.2023, n.102; tribunale di Firenze, 5.12.2022, n.3401).

In mancanza di tali elementi, la prova della titolarità del credito può risultare insufficiente.

Conclusioni

Le operazioni di cessione dei crediti rappresentano uno strumento ampiamente utilizzato nel sistema bancario e finanziario.

Tuttavia, quando una società agisce in giudizio per il recupero di un credito acquistato, è tenuta a dimostrare in modo puntuale: la  titolarità del credito; l’effettiva inclusione del credito nell’operazione di cessione; l’esistenza e l’ammontare del credito.

La sola pubblicazione della cessione o la produzione di documentazione incompleta non è sufficiente a fondare la pretesa creditoria.

Per tale ragione, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la verifica della documentazione relativa alla cessione del credito assume un ruolo centrale nella valutazione della fondatezza della domanda.



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Avvocato Simona Statuti a Mentana
Simona Statuti

Avvocato civilista