Decreto ingiuntivo su cambiali

Scritto da: Simona Statuti - Pubblicato su IUSTLAB




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Nel contenzioso relativo alle cambiali e, in particolare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, assumono rilievo centrale tre profili giuridici: la legittimazione all’azione cambiaria, la prescrizione della cambiale e l’eventuale esercizio dell’azione causale. Si tratta di elementi che incidono direttamente sulla validità della pretesa creditoria e sulla efficacia del decreto ingiuntivo.

La legittimazione all’azione cambiaria: presupposti normativi

La cambiale è un titolo di credito all’ordine che circola mediante girata, ai sensi degli artt. 18 e ss. della legge cambiaria. La regolarità della serie di girate rappresenta il presupposto fondamentale affinché il possessore possa qualificarsi come portatore legittimo e, quindi, esercitare l’azione cambiaria. Solo in presenza di una sequenza continua di girate, infatti, opera la tutela cartolare, che consente di far valere il diritto incorporato nel titolo senza dover dimostrare il rapporto sottostante.

Mancanza di girata e difetto di legittimazione cambiaria

Diversamente, in assenza di girate o in presenza di una catena irregolare, viene meno la legittimazione cambiaria. In tali ipotesi, il mero possesso della cambiale non è infatti sufficiente per agire in giudizio.

La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che “il mero possessore di cambiali, non prenditore né giratario delle stesse, non si legittima cessionario del credito se non dimostrando il rapporto giuridico dal quale deriva il suo diritto, dato che il titolo cambiarlo non contiene in sé gli elementi idonei a provare la sua legittimazione, ed esso può essere pervenuto al possessore nel più svariati modi, anche occasionali od abusivi”, ovvero, in altrettanto incisiva formulazione, che “la detenzione della cambiale è soltanto una delle condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione cambiaria e non può, da sola, indurre a presumere la legittimazione ad agire, dovendo, invece, essere accompagnata dalla prova di un titolo giustificativo. E se non esiste la serie di girate previste dall’art. 20 della legge cambiarla (R.D. n. 1669 del 1933) l’acquisto con atto separato di cessione deve essere regolarmente provato” (si veda in tal senso, “ex multis”, le sentenze di questa Corte n. 924 del 1962, n. 1841 del 1968, n. 956 del 1972, n. 1052 del 1973 n. 2422 del 1975, n. 5532 del 1977, n. 581 del 1985).

Cessione del credito e cambiali: differenze rispetto alla girata

Un diverso meccanismo di trasferimento del credito è rappresentato dalla cessione del credito cambiario, prevista dall’art. 25 della legge cambiaria. Tuttavia, a differenza della girata, la cessione non produce effetti cartolari. Ciò significa che il cessionario non beneficia della presunzione di legittimazione e deve dimostrare rigorosamente l’esistenza del contratto di cessione del credito e l’inclusione delle cambiali nel perimetro della cessione.

La semplice disponibilità materiale delle cambiali non è sufficiente a provare la titolarità del credito.

Prescrizione della cambiale: termine triennale e decorrenza

Accanto alla questione della legittimazione, si pone il tema della prescrizione dell’azione cambiaria. Ai sensi dell’art. 94 della legge cambiaria, l’azione diretta contro l’emittente si prescrive in tre anni dalla scadenza della cambiale. Tale termine rappresenta un limite temporale invalicabile: decorso il triennio, il titolo perde efficacia sul piano cartolare e non può più essere azionato come cambiale.

La prescrizione triennale, quindi, decorre dalla scadenza della cambiale e segna la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l’utilizzazione di questo sul piano cambiario (Cass. 1974/4183 richiamata da Cassazione, Sez. I, 19 luglio 2010, n. 168169; Cass. n. 18076/2013; Cass. n. 16816/2010).

Effetti della prescrizione: perdita dell’azione cambiaria

La prescrizione della cambiale comporta la perdita dell’azione cambiaria, ma non necessariamente del credito in senso sostanziale. Il titolo, infatti, perde la propria efficacia cartolare, ma può eventualmente rilevare sotto un diverso profilo giuridico.

Azione causale su cambiale prescritta: limiti e onere della prova

Il creditore può tentare di agire, in via alternativa, mediante azione causale, facendo valere il rapporto sottostante al titolo. Tuttavia, questa strada presenta rilevanti difficoltà probatorie.

L’azione causale richiede la prova integrale del rapporto fondamentale. L’efficacia di promessa di pagamento prevista dall’art. 1988 c.c. infatti opera solo nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e non si estende al cessionario o al mero possessore del titolo (Cass. civ., 25/03/2002, n. 4203; ex multis, Cass. 6275/2004; Cass. 1233/2003).

Conclusioni: difese efficaci nell’opposizione a decreto ingiuntivo

Nel contenzioso relativo alle cambiali, la corretta impostazione della difesa richiede una rigorosa verifica della legittimazione all’azione cambiaria, del rispetto dei termini di prescrizione della cambiale e della prova del rapporto sottostante in caso di azione causale. In mancanza di tali presupposti, il credito non può ritenersi fondato e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.



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Avvocato Simona Statuti a Mentana
Simona Statuti

Avvocato civilista