Sentenza giudiziaria:
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione della deliberazione approvativa del bilancio per violazione di norme imperative, quali quelle relative alla formazione del contenuto del documento contabile, asseritamente redatto in difformità dei principi normativi di chiarezza e verità, non sono arbitrabili, e quindi debbono essere decise dal Giudice statuale. Ove però l’impugnante svolga sia contestazioni sul contenuto del documento contabile sia sul procedimento assembleare che ha portato alla sua approvazione, la competenza del Giudice statuale sussiste solo con riferimento alle prime, mentre le seconde devono essere devolute alla cognizione arbitrale. Il Tribunale di Venezia ha accolto l'eccezione di arbitrato, dichiarando la propria incompetenza su una parte dell'impugnazione ed ha dichiarato l'inammissibilità delle restanti contestazioni in quanto l'attore aveva omesso di indicare specificatamente le poste di bilancio asseritamente iscritte in violazione dei precetti normativi.