Pubblicazione legale:
Con un'importante pronuncia, a sezioni unite, la Suprema Corte di Legittimità ha risolto ed affermato la giurisdizione del giudice italiano nelle controversie con le compagnie aeree che eccepiscano il difetto di giurisdizione in forza di una clausola di proroga della giurisdizione contenuta nelle condizioni generali di trasporto (Cass. Civ., sez. un., n. 3561/20).
E’, infatti, il Giudice italiano competente a decidere sul risarcimento dei voli in ritardo o cancellati acquistati on line in Italia.
Sostengono, infatti, gli Ermellini che “Ai fini della individuazione del giudice avente giurisdizione a conoscere della controversia avente ad oggetto la compensazione pecuniaria per il ritardo nello svolgimento delle operazioni di trasporto aereo, nel senso sopra indicato, subito da acquirenti domiciliati in Italia, anche se il contratto concluso con la compagnia aerea contenga una clausola di proroga della giurisdizione, si applicano quindi i criteri di collegamento indicati dall'art. 33 della Convenzione di Montreal.
In particolare, nel caso di specie, la giurisdizione si radica in Italia sia in applicazione del criterio di collegamento del luogo di destinazione del viaggio, sia in applicazione del criterio di collegamento del "luogo ove è sito lo stabilimento del vettore che cura la conclusione del contratto". Tale luogo infatti coincide, nel caso di acquisto on line di biglietti per il trasporto aereo internazionale ……… con il domicilio degli acquirenti - quale luogo nel quale gli stessi siano venuti a conoscenza dell’accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine e del pagamento del corrispettivo”.
Nel caso di specie, la compagnia aerea (ndr Ryanair) aveva eccepito il difetto di giurisdizione facendo leva sulla clausola contrattuale - accettata dai consumatori per concludere la procedura di acquisto online - che affidava la giurisdizione al giudice irlandese.
Tale clausola, tuttavia, osserva la Suprema Corte di Legittimità fa “salvo quanto altrimenti stabilito dalla Convenzione”.
La sopra richiamata decisione costituisce, pertanto, un’importante vittoria ottenuta dai passeggeri italiani che si vedevano di fatto scoraggiati massivamente dall’agire a tutela dei propri diritti per via della clausola di proroga della giurisdizione contenuta nella condizioni generali di trasporto.