Sentenza giudiziaria:
E’ noto che la carica di amministratore di società di capitali comporta in capo al soggetto che la ricopre l’obbligo di rispettare le cosiddette “regole della corretta amministrazione” poste dalla Legge e dallo statuto, da adempiersi con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto e la cui violazione è fonte di responsabilità verso la società, i soci e i terzi.
L’azione di responsabilità contro gli amministratori è specificamente prevista dall’art. 2476 c.c., il quale al terzo comma prevede, altresì, che “in caso di irregolarità nella gestione della società”, possa essere adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.
E’ questo il caso della vicenda in oggetto, relativa ad un procedimento promosso da un socio di una società a responsabilità limitata, il quale, ai sensi del citato terzo comma dell’art. 2476 c.c. e dell’art 700 c.p.c., ha agito al fine di vedersi disporre la revoca cautelare dell’amministratore unico in carica per gravi irregolarità nell’attività di gestione.
La questione di diritto affrontata dall’organo giudicante è consistita, quindi, nel determinare se tale tipologia di azione sia esperibile in forma cautelare, anche in assenza di una specifica azione ordinaria di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo, finalizzata al risarcimento di tutti i danni conseguenti.
Sul punto, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che il provvedimento che dispone la revoca cautelare dell’amministratore di società a responsabilità limitata, ai sensi della citata norma, debba essere ricondotto nel novero delle misure cautelari anticipatorie degli effetti de