Caso legale:
Nel caso in esame ho effettuato, per conto di un soggetto persona fisica, un'istanza di riabilitazione ex art. 17 L. 108/96. In particolare, nel caso di assegni protestati, la legge prevede che il nominativo del soggetto nei cui cofronti è stato elevato il protesto, venga inserito nel registro informatico dei protesti; anche successivamente al pagamento, la cancellazione del nominativo dal predetto registro non è automatico ma può essere disposta, decorso un anno dalla data dell'ultimo protesto, previo ottenimento del decreto di riabilitazione rilasciato dal Presidente del Tribunale competente (del luogo di residenza del soggetto) a cui seguirà la richiesta di cancellazione direttamente presso la Camera di Com. Ind. Art. Agr. competente (del luogo ove è stato elevato il protesto).
Nella fattispecie in esame ho seguito sia la fase giudiziale ottenendo il provvedimento di riabilitazione emesso dal Presidente del Tribunale competente e successivamente ho effettuato la richiesta di cancellazione del nominativo dal registro informatico alla Camera di Commercio competente.
Ho allegato, a tal fine, copia dell'istanza di riabilitazione giudiziale ed il relativo decreto emesso dal Presidente del Tribunale con i dati del richiedente debitamente oscurati per motivi di privacy.