Quando un genitore, senza motivi validi, ostacoli l'esercizio del diritto di visita dell'altro e determini la difficoltà nel recuperare il rapporto con il genitore escluso, il primo può essere condannato ad un importo da versare anche per ogni successiva violazione o inosservanza successiva all'esecuzione del provvedimento giudiziale di esercizio del diritto di visita. Così conferma la Cassazione Civile, Sezione I, con ordinanza del 7 settembre 2022, n. 26352, relativamente alla decisione della Corte d'Appello di Cagliari, sulla sanzionabilità dei comportamenti ostativi di una madre rispetto al diritto di visita del padre.
Il comportamento impeditivo e l'effetto pregiudizievole per la minore, nel caso di specie, ha altresì determinato l'intervento dei servizi sociali proprio per garantire l'assenza degli ostacoli frapposti dalla madre alla ripresa dei rapporti padre-figlia, in favore dell'esercizio del diritto della minore alla
In assenza di adesione ad una ripresa di una relazione ordinaria tra padre e figlia, in ogni modo ostacolata dalla genitrice, il suo atteggiamento è gravemente censurabile, e, per l'appunto, anche sanzionabile.
Per questi motivi, la Corte ha confermato la sanzione di 1000,00 euro alla madre oltre alla condanna al pagamento delle spese.
Cass. civ., sez. I, ord., 7 settembre 2022, nr. 26352.