Pubblicazione legale:
Dal matrimonio per entrambi i coniugi nascono gli obblighi di coabitare e prestarsi reciproca assistenza materiale e morale. L’abbandono del tetto coniugale rappresenta una violazione di questi doveri, dalla quale cui potrebbero discendere responsabilità civili e penali. Se è il giudice ad autorizzare la separazione dei coniugi, dopo la prima udienza, ovviamente il discorso cambia. Dal punto di vista civile, l’abbandono del tetto coniugale potrebbe portare all’addebito della separazione e, quindi, ad esempio, alla perdita del diritto di percepire l’assegno di mantenimento. Il partner che se ne va, se ci sono figli minorenni e manca il requisito della coabitazione, rischia anche la possibilità di chiedere di essere il genitore collocatario prevalente.
Sotto il profilo penale, invece, l’abbandono del tetto coniugale potrebbe essere perseguito con l’articolo 570 del codice penale, quello che punisce la “violazione degli obblighi di assistenza familiare”. Si procede d’ufficio in presenza di situazioni particolarmente gravi e di figli minori. Altrimenti la controparte deve presentare querela. Se si arriva ad un processo, e a una condanna, la pena base è la reclusione fino a un anno o una multa compresa tra i 103 e i 1.032 euro oppure entrambe, per le condotte più pesanti.
L’abbandono del tetto coniugale può essere giustificato, e quindi senza ricadute negative per il partner che cambi indirizzo, in tutti quei casi in cui rappresenti la conseguenza dei comportamenti gravi del coniuge, ad esempio l’infedeltà, la violenza fisica, verbale e psicologia, il venir meno dei rapporti sessuali.