Pubblicazione legale:
Si fa presente intanto che in tema di affido e collocamento dei minori si è già formata giurisprudenza a tutela della salvaguardia del diritto di visita dei genitori in questo particolare momento di contenimento del coronavirus, tant’è che le pronunce sono univocamente orientate a considerare l’art.1 comma 1 lett. a non in contrasto con l’attuazione delle disposizioni preesistente relative ai figli; si legge infatti: “sono consentiti gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio cosicchè nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti” (sentenza del Tribunale di Milano dell’11 marzo 2020).
E’ stato infatti ritenuto che nei “comprovati motivi di assoluta urgenza” rientri il diritto di visita dei genitori separati, che legittima anche lo spostamento da un comune all’altro qualora questo non rappresenti un pretesto e non violi l’obbligo di “rimanere a casa per contenere i contagi”; quindi da esercitare, così come stabilito nei provvedimenti del Tribunale e non con l’intento elusivo dei provvedimenti resi dall’autorità a tutela della salute.
Il Governo è intervenuto, sul proprio sito, chiarendo la legittimità degli spostamenti finalizzati a permettere ai figli di genitori separati di rimanere con entrambi i genitori in base ai provvedimenti regolanti la separazione, anche delle coppie di fatto, e i divorzi.
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