Il ritardo nella fornitura delle merci

Scritto da: Smeralda Cappetti - Pubblicato su IUSTLAB




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In questo periodo molte imprese si appellano alla situazione di emergenza per giustificare il ritardo nella fornitura delle merci.

Ricordiamo che la "forza maggiore" deve essere sopravvenuta. Se quindi l’impresa ha preso l'impegno quando già c'erano le premesse per capire che non ce l'avrebbe fatta a rispettare i tempi di consegna, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto con rimborso del doppio della caparra ed eventuale risarcimento ulteriore.

Inoltre, se era stato pattuito un termine ed il consumatore aveva manifestato l'esigenza di avere i beni entro quel termine, ha comunque diritto alla risoluzione, anche in caso di forza maggiore. Non ha diritto al risarcimento del danno per inadempimento semmai, ma ha diritto alla risoluzione e alla restituzione della caparra (non nella misura del doppio, ma solo quanto versato).



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Avvocato Smeralda Cappetti a Firenze
Smeralda Cappetti

Avvocato civilista