Pubblicazione legale:
Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Torino nei confronti di un preposto, capo cantiere di una società, per violazione degli obblighi di vigilanza e sovraintendenza in materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La vicenda trae origine da un episodio infortunistico che causava gravi lesioni ad un lavoratore intento ad eseguire operazioni di pulizia presso un edificio comunale.
In tale circostanza, l’imputato ometteva di vigilare sul corretto utilizzo di una scala a pioli doppia, lasciando che fosse impiegata in assenza di un secondo operatore deputato alla stabilizzazione dell’attrezzatura. Il lavoratore, posizionandosi a cavalcioni sulla scala per rimuovere ragnatele dalle finestre, perdeva l’equilibrio, precipitando al suolo e riportando lesioni personali di una certa gravità.
La Corte territoriale riteneva integrata la responsabilità penale del preposto, ribadendo il principio per cui, in materia di prevenzione antinfortunistica, la figura del preposto riveste una posizione di garanzia funzionale alla tutela dell’incolumità dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 81/2008, egli è chiamato a sovraintendere l’attività lavorativa e a garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione ed esercitando un potere di iniziativa funzionale, in linea con l’assetto organizzativo aziendale.
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il preposto risponde degli infortuni occorsi ai lavoratori, tutte le volte in cui sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 12251/2015, De Vecchi) e ciò anche in relazione all’omesso impedimento di prassi lavorative non conformi alla normativa antinfortunistica.
Nel caso in esame, le risultanze probatorie – tra cui le dichiarazioni della persona offesa, la documentazione fotografica e le deposizioni testimoniali – confermavano che l’attività svolta dal lavoratore infortunato fosse non solo coerente con le mansioni affidategli, ma addirittura eseguita sotto gli occhi del preposto, presente nel piccolo cantiere e, secondo le testimonianze, intento a operare nelle immediate vicinanze.
L’imputato aveva sostenuto, in sede difensiva, l’autonoma iniziativa del lavoratore, richiamando le disposizioni dell’art. 20 D.Lgs. 81/2008 e deducendo l’interruzione del nesso causale in ragione di una condotta abnorme e imprevedibile.
La Corte ha però correttamente escluso il carattere abnorme della condotta, richiamando un orientamento ormai consolidato secondo cui, ai fini dell’interruzione del nesso eziologico, non è sufficiente la mera violazione delle direttive datoriali da parte del lavoratore, occorrendo che la condotta si collochi del tutto al di fuori dell’area di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia (cfr. Cass. pen., Sez. IV, n. 7012/2023, Cimolai; n. 33976/2021, Vigo).
La Corte ha quindi ritenuto che l’attività di pulizia eseguita dal lavoratore rientrasse nel normale contesto delle lavorazioni affidate e non fosse espressione di un comportamento eccentricamente pericoloso o esorbitante rispetto alla cornice operativa del cantiere.
La decisione in commento si inserisce nel solco di una giurisprudenza che attribuisce rilievo centrale alla funzione del preposto quale figura intermedia investita di una concreta posizione di garanzia, la cui omissione di vigilanza – anche solo per mancato intervento in presenza di comportamenti non conformi alla normativa antinfortunistica – integra profili di responsabilità penalmente rilevanti in caso di evento lesivo.
Essa contribuisce, altresì, a consolidare il principio secondo cui la condotta del lavoratore può ritenersi interruttiva del nesso causale solo ove si ponga in termini di assoluta abnormità rispetto al rischio lavorativo governato, non potendosi invocare l’imprevedibilità ogni qualvolta il lavoratore si discosti, anche marginalmente, dalle direttive ricevute.
Fonte: Solo 231