Pubblicazione legale:
Commento a sentenza Cass. Pen., Sez. V, 04 febbraio 2021, n. 8911.
Massima: "“L'accesso ad un sistema informatico (banca dati CED – SDI), ovvero la permanenza in esso, effettuata per finalità consentite (come la verifica dell'esistenza di annotazioni a carico di un soggetto) ma travalicando i limiti propri dell'autorizzazione concessa all'operatore per l'utilizzo del sistema stesso integra il delitto di cui all'art. 615-ter c.p.”
“Integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la condotta del pubblico ufficiale che, in assenza di autorizzazione e delle prescritte formalità, fornisca al privato interessato la notizia dell'assenza a suo carico di iscrizioni, ulteriori e diverse da quelle a lui già note, nella banca dati S.D.I. – sistema informatico interforze CED – nel quale sono annotate le informazioni di polizia, per le quali il divieto di comunicazione è imposto dalla legge.”
Pubblicata sul volume "Un anno di sentenze: Diritto penale", anno 2020, edito Giappichelli ed.