La fattispecie di trattamento illecito di dati (art. 167 Codice della privacy) si rivolge non soltanto ai soggetti qualificati al trattamento dei dati, ma a chiunque diffonda indebitamente il dato personale, ancorché acquisito in maniera casuale

Scritto da: Stefania Barone - Pubblicato su IUSTLAB




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Commento a sentenza Cass. Pen., Sez. III, 29 marzo 2023, n. 13102.

Massima: "Va premesso che il trattamento dei dati personali sensibili senza il consenso dell’interessato, dal quale derivi nocumento per la persona offesa, era già punito ai sensi dell’art. 35 comma 3 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, ed è tutt’ora punibile ai sensi dell’art. 167, comma 2 del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, in quanto tra le due fattispecie sussiste un rapporto di continuità normativa, essendo identici sia l’elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico, sia gli elementi oggettivi (…).

Il “trattamento”, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.. citato, corrisponde a “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati”. Quanto al concetto di “dato personale”, esso è definito, ai sensi della successiva lettera b) del citato art. 4 comma 1, come “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” mentre per “dati sensibili” si intendono, ai sensi della lettera d), “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale” Quanto alla sua struttura il reato, oltre alla clausola di riserva, contempla una condotta di trattamento di dati personali indicati ai citati artt. 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25 26, 27, 45, purché ne derivi un nocumento. La predetta condotta presuppone l’assenza di consenso da parte dell’interessato, ed essa può anche essere effettuata dal cittadino privato, il quale sia, anche solo occasionalmente venuto a conoscenza di un dato sensibile.

Di particolare interesse, in questa sede, alla luce del motivo in esame, è quest’ultima precisazione. Questa Suprema Corte ha evidenziato infatti, diversamente da quanto sostenuto in ricorso dalla difesa, che è del tutto infondata la tesi volta ad escludere dal novero dei destinatari della norma punitiva (rappresentata poi dall’art. 167 citato) il privato cittadino che occasionalmente sia venuto in possesso di un dato rilevante appartenente ad altro soggetto.

Può quindi affermarsi senza tema di smentita che l’assoggettamento alla norma in tema di divieto di diffusione di dati sensibili riguardi tutti indistintamente i soggetti entrati in possesso di dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy di altri soggetti con i primi entrati in contatto, al fine di assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitri o pericolose intrusioni.

Né la punibilità – in caso di indebita diffusione dei dati – può dirsi esclusa se il soggetto detentore del dato abbia ciò acquisito in via casuale, in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione”.

Pubblicato su "Un anno di sentenze 2023: Diritto penale", edito Giappichelli editore.




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Avvocato Stefania Barone a Catania
Stefania Barone

Avvocato penalista d'impresa, esperta in difesa processuale e compliance aziendale