Affidamento condiviso, esclusivo e super esclusivo: cosa significano e quali sono le differenze.

Scritto da: Stefania Inglese - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Nel contesto di una separazione o di un divorzio, uno dei temi più delicati riguarda l’affidamento dei figli. In Italia, la legge tutela innanzitutto il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile ed equilibrato con entrambi i genitori. Per questo motivo, l'ordinamento prevede principalmente due tipologie di affidamento: l’affidamento condiviso e l’affidamento esclusivo che può anche diventare super esclusivo.

Vediamo nel dettaglio cosa prevedono queste due forme di affidamento e in quali casi vengono applicate.

Affidamento condiviso: la regola generale

L’affidamento condiviso è il modello preferito dalla legge italiana (introdotto con la Legge n. 54 del 2006), poiché mira a garantire al figlio il diritto alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto continuativo e significativo con entrambi i genitori.

In concreto, l’affidamento condiviso prevede che:

Entrambi i genitori mantengano la responsabilità genitoriale, partecipando alle decisioni importanti sulla vita del figlio (educazione, salute, istruzione, religione, ecc.).

Il minore possa trascorrere tempi significativi con ciascun genitore, anche se non sempre in modo perfettamente paritario.

La residenza abituale del minore venga stabilita presso uno dei due genitori (solitamente la madre), ma con possibilità di frequenti visite e permanenze presso l’altro.

Il giudice, nel determinare le modalità concrete di affidamento, tiene conto del superiore interesse del minore, dell’età, della volontà del bambino (se capace di discernimento), e della situazione personale e familiare di entrambi i genitori.

Affidamento esclusivo: l’eccezione alla regola

L’affidamento esclusivo rappresenta invece una deroga all’affidamento condiviso e viene disposto solo in presenza di gravi motivi che rendano inopportuna o dannosa la responsabilità genitoriale condivisa.

Può essere disposto quando:

Uno dei genitori è assente, inadeguato o incapace di esercitare correttamente la responsabilità genitoriale (per esempio, a causa di problemi psichici, dipendenze, comportamenti violenti, trascuratezza grave).

Esiste un conflitto insanabile o una comunicazione totalmente assente tra i genitori che pregiudica il benessere del figlio.

Uno dei genitori ostacola sistematicamente il rapporto del figlio con l’altro.

In caso di affidamento esclusivo:

Solo il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale.

L’altro genitore mantiene il diritto di visita e deve essere informato sulle decisioni più importanti, ma non ha potere decisionale.

Tuttavia, l'affidamento esclusivo non significa l’automatica decadenza dalla responsabilità genitoriale: questa può essere tolta solo con un ulteriore e distinto provvedimento, nei casi più estremi.

Affidamento e collocamento: due concetti diversi

È importante non confondere affidamento e collocamento:

L’affidamento riguarda chi prende le decisioni educative e affettive rilevanti per il figlio.

Il collocamento indica dove il figlio vive prevalentemente.

Anche nell’affidamento condiviso, è possibile che il minore viva stabilmente presso un solo genitore, pur mantenendo rapporti regolari con l’altro.

Affidamento esclusivo e superesclusivo: quali sono le differenze?

Come abbiamo visto nell’affidamento esclusivo:

Un genitore decide, ma deve informare l’altro.

L’altro mantiene un ruolo, seppur secondario, nella vita del figlio.

L’affidamento superesclusivo (o affidamento esclusivo rafforzato), invece, è una forma ancora più restrittiva. In questo caso, tutte le decisioni relative al minore spettano esclusivamente a un solo genitore, senza obbligo di consultare o informare l’altro.

Viene disposto solo in situazioni estreme, dove il giudice rileva che il coinvolgimento dell’altro genitore sarebbe non solo inutile, ma anche dannoso per il minore. Ciò può accadere in presenza di:

violenze o abusi,

dipendenze (alcol, droga),

totale disinteresse o condotte gravemente pregiudizievoli verso il figlio.

In sintesi:

Un solo genitore ha pieni poteri decisionali.

L’altro è completamente escluso dalle scelte educative e sanitarie.

Può anche essere limitato o revocato il diritto di visita.

In conclusione, in materia di affidamento dei figli, ogni decisione del Giudice deve rispondere all’interesse superiore del minore, che ha diritto a crescere in un ambiente affettivamente stabile e a mantenere legami significativi con entrambi i genitori. L’affidamento condiviso è oggi la regola, perché promuove la corresponsabilità educativa. Tuttavia, nei casi in cui tale modello non sia attuabile, il giudice può optare per l’affidamento esclusivo, sempre con l’obiettivo di tutelare il benessere psicofisico del bambino, o super esclusivo, valutando il caso concreto.

Il nostro Studio vanta una esperienza ventennale nell’assistenza nel settore del diritto di famiglia, operando con precisione e professionalità su tutto il territorio nazionale.




Pubblicato da:


Stefania Inglese

Avvocato matrimonialista e divorzista, esperta in diritto di famiglia e dei minori




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