Pubblicazione legale:
La sottrazione internazionale di minori.
Come procedere nel caso in cui un genitore sottragga
i figli all’altro portandoli all’estero: aspetti civili e penali.
Sono purtroppo frequenti in modo allarmante i casi
di sottrazione internazionale di minori, ossia quei casi in cui un genitore si
allontana portando con sé i figli e sottraendoli di fatto all’altro genitore, recandosi
con i minori in uno Stato diverso da quello di residenza degli stessi.
Questi casi sono disciplinati dalla Convenzione de
L’Aja del 25.10.1980 che regola dal punto di vista civilistico tutti gli
aspetti relativi al rimpatrio.
Per i Paesi dell’Unione Europea o extracomunitari
che abbiano firmato la Convenzione vi è la possibilità di farsi assistere dalle
Autorità Centrali, organi deputati ad interfacciarsi con le Autorità straniere
in loco.
Se invece i minori vengono trasferiti in un Paese
non firmatario della Convenzione, sarà necessario incardinare un giudizio in
quel Paese per richiedere il rimpatrio.
Ma come occorre procedere in concreto se un genitore
si allontana portando via il figlio all’estero e, di fatto, ponendo in atto un
rapimento?
In primo luogo è necessario sporgere una querela
alle forze dell’ordine, recandosi quindi dai Carabinieri o dalla Polizia ed
esponendo che i minori sono stati rapiti dall’altro genitore e portati
all’estero senza il consenso del querelante, in maniera tale da perseguire
anche penalmente il genitore che si è reso responsabile di tale reato.
Ci si può inoltre rivolgere, come detto,
all’Autorità centrale del Ministero della Giustizia, un organismo deputato a
collaborare per il rimpatrio con le Autorità governative dello Stato estero nel
quale il minore viene forzatamente tradotto.
Importantissimo è poi incardinare un ricorso per
l’affidamento esclusivo al Giudice del luogo dove il minore è residente:
difatti secondo la Convenzione, competente in materia di affidamento dei minori
è il Giudice dello Stato dove il minore ha la residenza.
Nel ricorso bisogna dettagliatamente elencare i
fatti occorsi, giorno e data del rapimento, eventuali tentativi di rintracciare
e contattare il genitore scomparso con i figli, e qualsiasi dettaglio utile per
ritrovarli, indicando altresì testimoni che possano riferire sugli ultimi
momenti in cui i minori sono stati visto in Italia o su eventuali comportamenti
del genitore fuggito idonei per ricostruire percorsi e spostamenti.
Anche eventuali inadeguatezze e comportamenti
anomali del genitore durante la convivenza possono risultare utili per
delinearne la personalità ed il convincimento che lo ha condotto al proposito
criminoso.
Una volta ottenuta la sentenza con la statuizione
dell’affido esclusivo in favore del genitore che si è visto sottrarre i figli e
del relativo rimpatrio, occorre notificare la sentenza al genitore che si è
allontanato e se questo non intende adempiere alla stessa occorre procedere con
l’esecuzione della sentenza straniera all’estero, munendo il provvedimento del
Certificato Europeo, un certificato che verrà rilasciato dal Giudice italiano
che ha redatto il provvedimento.
La procedura non è semplice, ed occorre rivolgersi
ad un Avvocato specializzato non solo in diritto di famiglia ma anche in questo
tipo particolare di controversie, che dovrà lavorare in team con un avvocato
straniero in loco per la buona riuscita del rimpatrio.