Sentenza giudiziaria:
La sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro ha accolto il ricorso, riformando la decisione di primo grado e dichiarando non dovute le somme richieste dall'INPS a titolo di indebito assistenziale.
Il risultato favorevole si fonda su un principio giuridico cruciale, che la Corte ha applicato al vostro caso specifico: mancata prova della notifica: L'elemento decisivo è stata la mancata dimostrazione, da parte dell'INPS, di avervi mai comunicato l'esito negativo della visita di revisione del 18 aprile 2017 (e di quella successiva). L'INPS non ha fornito alcuna prova che i verbali medici con cui si negava la persistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento vi fossero stati notificati .
Tutela del legittimo affidamento: la Corte ha stabilito che, in materia di prestazioni assistenziali, non si applica la regola generale della restituzione automatica di ogni pagamento non dovuto (art. 2033 c.c.). Si applica, invece, un principio specifico che tutela la buona fede e il "legittimo affidamento" del beneficiario.
Il principio della Cassazione: citando la sentenza della Corte di Cassazione n. 24180/2022, la Corte d'Appello ha ribadito che l'obbligo di restituire le somme sorge solo dal momento in cui l'esito negativo dell'accertamento sanitario viene comunicato al beneficiario . Poiché tale comunicazione nel caso specifico è mancata, e si è continuato a ricevere la prestazione, si è generato un affidamento legittimo sulla correttezza di tali pagamenti.
In sintesi, si è ottenuta la vittoria perché l'INPS, non avendo mai formalmente informato l'interessato della perdita del requisito sanitario, non può pretendere la restituzione delle somme erogate, in quanto l'affidamento sulla loro spettanza era, in quelle circostanze, pienamente tutelato dalla legge.