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Etichettatura degli alimenti: dall'1.4.2020 in vigore le regole sull'origine degli ingredienti primari

Scritto da: Stefano Angione - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

ETICHETTATURA ALIMENTI

Dall’1.4.2020 in vigore le regole UE sulla indicazione d’origine degli ingredienti primari; ma causa Covid-19 si potranno ancora usare le vecchie scorte di etichette e imballaggi

Dallo scorso 1.4.2020 è operativo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 recante modalità di applicazione dell’art. 26, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento. Ai sensi dell’art. 26, par. 3, Reg. 1169/2011, “Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:  a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure  b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento”. L’applicazione di questa disposizione è rimasta fino ad oggi sospesa perché si attendeva l’adozione del regolamento di esecuzione, solo ora intervenuto col citato Reg. 2018/775: conclude infatti la norma in esame, che “L’applicazione del presente paragrafo è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8”. Ai sensi dell’art. 2 del Reg. di esecuzione 2018/775, “L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita:  a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:  i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o  ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o  iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o  iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o  v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o  vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;  b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore”. Ma cosa si intende per “ingrediente primario”?  Ai sensi dell’art. 2 par. 1 lett. q) Regolamento (UE) 1169/2011, si tratta dell’ingrediente o degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento o che sono associati abitualmente alla sua denominazione dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa.  Il Reg. 2018/775 non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014 o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26 par. 3 a tali indicazioni. La Commissione Europea ha pubblicato sulla GUUE C/32 del 31.1.2020, la Comunicazione sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 26, par. 3, Reg. 1169/2011 continente alcuni chiarimenti e indicazioni operative. Si precisa che per effetto di decreti interministeriali adottati in Italia a marzo 2020 dai Ministri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico in considerazione dei disagi causati dalle misure di contenimento del Coronavirus, l’entrata in vigore del nuovo obbligo di etichettatura è stato prorogato al 31.12.2021 nei soli settori del latte e dei formaggi, della pasta, del riso e dei derivati del pomodoro. In pratica si è prorogata la validità dei Decreti interministeriali 9.12.2016 sull’indicazione di origine della materia prima di latte e prodotti lattiero-caseari, 26.7.2017 sull’indicazione di origine del grano duro per paste di semola di grano, 26.7.2017 sull’indicazione di origine del riso e 16.11.2017 sull’indicazione di origine del pomodoro per salse, sughi et similia, la cui efficacia, comunque da più parti contestata per contrarietà al diritto UE, era destinata a cessare il 31.3.2020 con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2018/775. Successivamente, con la sua circolare 23.4.2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28.4.2020, il MISE, sempre in considerazione dei disagi causati dalle misure di contenimento del Covid-19, ha permesso a tutte le aziende italiane del settore alimentare di utilizzare, entro il 31.12.2020, le scorte di etichette e di imballaggi già ordinati prima dell’1/4 nonché prima della data di pubblicazione degli anzidetti Decreti interministeriali. Infatti, “E’ consentito lo smaltimento, entro il corrente anno, delle scorte di imballaggi ed etichette che risultino nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1° aprile, data di applicazione del regolamento dell’Unione n. 2018/775, nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine del grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione”.



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Stefano Angione

Avvocato d'affari a Reggio Emilia