Avvocato Stefano Angione a Reggio Emilia

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La Camera di Commercio Internazionale adotta nuovi modelli di clausole di Force Majeure e Hardship

Scritto da: Stefano Angione - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Alla fine dello scorso mese di marzo la Camera di Commercio Internazionale ha pubblicato i suoi nuovi modelli di clausole per disciplinare eventi di forza maggiore ed eccessiva onerosità sopravvenuta (Hardship)

Il concetto di forza maggiore è noto alla maggior parte dei sistemi giuridici, ma le varie discipline nazionali possono comportare differenze sostanziali. 

Per ovviare a questo problema, la CCI suggerisce l’uso di clausole di forza maggiore contenenti soluzioni che non dipendono dalle particolarità delle leggi nazionali, proponendo a tal fine due clausole modello, la c.d. “long form” e la più essenziale “short form”.

Di seguito si darà conto della “long form”, indubbiamente più completa perché tratta anche questioni sulle quali la “short form” rimane silente. La clausola di forza maggiore proposta dalla CCI può essere inclusa nel contratto, oppure incorporata per rinvio prevedendo nel contratto che “La clausola di forza maggiore della CCI (long form) si applica al presente contratto”.

Le parti possono anche modificare o integrare la clausola standard a seconda delle loro reciproche esigenze, per creare una clausola “su misura”.

Questo anche per integrare la lista di eventi che si presumono di forza maggiore e adottare quegli opportuni correttivi volti a rendere applicabile la clausola all’attuale crisi da Coronavirus ed ai suoi sviluppi futuri, onde chiarire che, benché la diffusione del virus non possa più considerarsi evento sopravvenuto e imprevedibile, lo saranno certamente tali sviluppi futuri.

Questa la clausola “long form” proposta dalla CCI:

1. Definition. “Force Majeure” means the occurrence of an event or circumstance (“Force Majeure Event”) that prevents or impedes a party from performing one or more of its contractual obligations under the contract, if and to the extent that the party affected by the impediment (“the Affected Party”) proves: a) that such impediment is beyond its reasonable control; and b) that it could not reasonably have been foreseen at the time of the conclusion of the contract; and c) that the effects of the impediment could not reasonably have been avoided or overcome by the Affected Party. 

2. Non-performance by third parties. Where a contracting party fails to perform one or more of its contractual obligations because of default by a third party whom it has engaged to perform the whole or part of the contract, the contracting party may invoke Force Majeure only to the extent that the requirements under paragraph 1 of this Clause are established both for the contracting party and for the third party.

3. Presumed Force Majeure Events. In the absence of proof to the contrary, the following events affecting a party shall be presumed to fulfil conditions (a) and (b) under paragraph 1 of this Clause, and the Affected Party only needs to prove that condition (c) of paragraph 1 is satisfied:  a) war (whether declared or not), hostilities, invasion, act of foreign enemies, extensive military mobilisation; b) civil war, riot, rebellion and revolution, military or usurped power, insurrection, act of terrorism, sabotage or piracy; c) currency and trade restriction, embargo, sanction; d) act of authority whether lawful or unlawful, compliance with any law or governmental order, expropriation, seizure of works, requisition, nationalisation; e) plague, epidemic, natural disaster or extreme natural event; f) explosion, fire, destruction of equipment, prolonged break-down of transport, telecommunication, information system or energy; g) general labour disturbance such as boycott, strike and lock-out, go-slow, occupation of factories and premises. 

4. Notification. The Affected Party shall give notice of the event without delay to the other party. 

5. Consequences of Force Majeure. A party successfully invoking this Clause is relieved from its duty to perform its obligations under the Contract and from any liability in damages or from any other contractual remedy for breach of contract, from the time at which the impediment causes inability to perform, provided that the notice thereof is given without delay. If notice thereof is not given without delay, the relief is effective from the time at which notice thereof reaches the other party. The other party may suspend the performance of its obligations, if applicable, from the date of the notice.

6. Temporary impediment. Where the effect of the impediment or event invoked is temporary, the consequences set out under paragraph 5 above shall apply only as long as the impediment invoked prevents performance by the Affected Party of its contractual obligations. The Affected Party must notify the other party as soon as the impediment ceases to impede performance of its contractual obligations. 

7. Duty to mitigate. The Affected Party is under an obligation to take all reasonable measures to limit the effect of the event invoked upon performance of the contract. 

8. Contract termination. Where the duration of the impediment invoked has the effect of substantially depriving the contracting parties of what they were reasonably entitled to expect under the contract, either party has the right to terminate the contract by notification within a reasonable period to the other party. Unless otherwise agreed, the parties expressly agree that the contract may be terminated by either party if the duration of the impediment exceeds 120 days.

Le stesse ragioni che hanno suggerito l’adozione della clausola standard di forza maggiore, hanno portato la CCI a formulare anche un modello di clausola di Hardship per disciplinare uniformemente le ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta. Anche in questo caso le parti sono libere di modificare o integrare la clausola a seconda delle loro rispettive esigenze, in particolare scegliendo ed eventualmente integrando una delle tre possibili conseguenze previste dal paragrafo 3.

1. A party to a contract is bound to perform its contractual duties even if events have rendered performance more onerous than could reasonably have been anticipated at the time of the conclusion of the contract. 

2. Notwithstanding paragraph 1 of this Clause, where a party to a contract proves that: a) the continued performance of its contractual duties has become excessively onerous due to an event beyond its reasonable control which it could not reasonably have been expected to have taken into account at the time of the conclusion of the contract; and that b) it could not reasonably have avoided or overcome the event or its consequences, the parties are bound, within a reasonable time of the invocation of this Clause, to negotiate alternative contractual terms which reasonably allow to overcome the consequences of the event.

La clausola si completa con una delle seguenti tre opzioni:

3A Party to terminate Where paragraph 2 of this Clause applies, but where the parties have been unable to agree alternative contractual terms as provided in that paragraph, the party invoking this Clause is entitled to terminate the contract, but cannot request adaptation by the judge or arbitrator without the agreement of the other party.

3B Judge adapt or terminate Where paragraph 2 of this Clause applies, but where the parties have been unable to agree alternative contractual terms as provided for in that paragraph, either party is entitled to request the judge or arbitrator to adapt the contract with a view to restoring its equilibrium, or to terminate the contract, as appropriate.

3C Judge to terminate Where paragraph 2 of this Clause applies, but where the parties have been unable to agree alternative contractual terms as provided in that paragraph, either party is entitled to request the judge or arbitrator to declare the termination of the contract.


Avv. Stefano Angione - Avvocato d'affari a Reggio Emilia

Avvocato dal 2004, Stefano presta consulenza e assistenza in svariati settori del diritto d'impresa, anche in ambito internazionale con una fitta rete di corrispondenti. Si occupa in particolare di diritto civile, commerciale, societario, 231, antitrust, e-commerce, sicurezza alimentare e turismo, nonché di contenzioso e recupero credito nazionale e internazionale. Ha ricoperto incarichi di arbitro in controversie societarie, di curatore fallimentare ed è legale di fiducia di altri fallimenti. Parla correntemente inglese e francese ed è referente della Camera di Commercio Italiana a Dubai e della Cámara de Comercio del Caribe.




Stefano Angione

Esperienza


Diritto e sicurezza alimentare

Consulente di operatori del settore alimentare con particolare focus sulle tematiche dell'e-commerce alimentare, dell'etichettatura dei prodotti alimentari, della pubblicità e della corrette pratiche commerciali.


Diritto internazionale ed europeo

La consulenza e l'assistenza corporate, giudiziale e stragiudiziale, in ambito internazionale ed UE, rappresenta la principale area di attività dell'Avv. Angione, nella quale si avvale anche di una collaudata rete di corrispondenti stranieri operativi in tutte le aree del diritto d'impresa e nei principali mercati del mondo. Tra le esperienze maturate si segnalano procedure arbitrali presso la CCI di Parigi e giudiziali presso Corti straniere, l'esecuzione all'estero di lodi e sentenze straniere, nonchè operazioni di costituzione all'estero di JV e branches di società italiane.


Diritto commerciale e societario

La materia commerciale rappresenta la naturale area di competenza dell'Avv. Angione, anche in ambito internazionale, essendosi occupato, in via stragiudiziale e giudiziale, di contratti di vendita, fornitura, distribuzione, fanchising, appalto, subappalto, d'opera, consulenza, somministrazione, e-commerce, licenza, NDA, due diligence e altro ancora. In ambito societario, oltre ad avere trattato la materia come arbitro e curatore fallimentare, ha altresì acquisito familiarità con i principi di altri ordinamenti grazie al suo convolgimento nelle citate operazioni straordinarie transfrontaliere.


Altre categorie:

Antitrust e concorrenza sleale, Diritto civile, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti, Diritto del turismo, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Fusioni e acquisizioni, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Usura, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Diritto ambientale, Diritto dell'informatica, Arbitrato, Risarcimento danni.


Referenze

Pubblicazione legale

Etichettatura degli alimenti: dall'1.4.2020 in vigore le regole sull'origine degli ingredienti primari

Pubblicato su IUSTLAB

ETICHETTATURA ALIMENTI Dall’1.4.2020 in vigore le regole UE sulla indicazione d’origine degli ingredienti primari; ma causa Covid-19 si potranno ancora usare le vecchie scorte di etichette e imballaggi Dallo scorso 1.4.2020 è operativo il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/775 recante modalità di applicazione dell’art. 26, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento. Ai sensi dell’art. 26, par. 3, Reg. 1169/2011, “Quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento”. L’applicazione di questa disposizione è rimasta fino ad oggi sospesa perché si attendeva l’adozione del regolamento di esecuzione, solo ora intervenuto col citato Reg. 2018/775: conclude infatti la norma in esame, che “L’applicazione del presente paragrafo è soggetta all’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8”. Ai sensi dell’art. 2 del Reg. di esecuzione 2018/775, “L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d’origine o luogo di provenienza indicato per l’alimento, viene fornita: a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche: i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali; b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore: «(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore”. Ma cosa si intende per “ingrediente primario”? Ai sensi dell’art. 2 par. 1 lett. q) Regolamento (UE) 1169/2011, si tratta dell’ingrediente o degli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento o che sono associati abitualmente alla sua denominazione dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa. Il Reg. 2018/775 non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014 o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d’impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine, in attesa dell’adozione di norme specifiche riguardanti l’applicazione dell’articolo 26 par. 3 a tali indicazioni. La Commissione Europea ha pubblicato sulla GUUE C/32 del 31.1.2020, la Comunicazione sull’applicazione delle disposizioni dell’art. 26, par. 3, Reg. 1169/2011 continente alcuni chiarimenti e indicazioni operative. Si precisa che per effetto di decreti interministeriali adottati in Italia a marzo 2020 dai Ministri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico in considerazione dei disagi causati dalle misure di contenimento del Coronavirus, l’entrata in vigore del nuovo obbligo di etichettatura è stato prorogato al 31.12.2021 nei soli settori del latte e dei formaggi, della pasta, del riso e dei derivati del pomodoro. In pratica si è prorogata la validità dei Decreti interministeriali 9.12.2016 sull’indicazione di origine della materia prima di latte e prodotti lattiero-caseari, 26.7.2017 sull’indicazione di origine del grano duro per paste di semola di grano, 26.7.2017 sull’indicazione di origine del riso e 16.11.2017 sull’indicazione di origine del pomodoro per salse, sughi et similia, la cui efficacia, comunque da più parti contestata per contrarietà al diritto UE, era destinata a cessare il 31.3.2020 con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2018/775. Successivamente, con la sua circolare 23.4.2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 28.4.2020, il MISE, sempre in considerazione dei disagi causati dalle misure di contenimento del Covid-19, ha permesso a tutte le aziende italiane del settore alimentare di utilizzare, entro il 31.12.2020, le scorte di etichette e di imballaggi già ordinati prima dell’1/4 nonché prima della data di pubblicazione degli anzidetti Decreti interministeriali. Infatti, “E’ consentito lo smaltimento, entro il corrente anno, delle scorte di imballaggi ed etichette che risultino nella disponibilità delle imprese a seguito di contratti stipulati prima del 1° aprile, data di applicazione del regolamento dell’Unione n. 2018/775, nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali in materia di indicazione obbligatoria in etichetta dell’origine del grano nella pasta, del riso, del pomodoro e del latte, in corso di adozione”.

Esperienza di lavoro

Socio co-fondatore - AGSZ Studio di Avvocati

Dal 1/2019 - lavoro attualmente qui

Consulenza e assistenza legale, giudiziale, arbitrale e stragiudiziale a favore di PMI e grandi società, anche quotate. Gestione dei Clienti dello Studio attivi nel commercio con l’estero, con prestazioni in materia di contrattualistica nazionale e internazionale (redazione di contratti di distribuzione, agenzia, licenza, consulenza, vendita e fornitura, appalto, NDA), internazionalizzazione delle imprese (assistenza alla costituzione di società e JV all’estero e predisposizione dei necessari set contrattuali, coordinamento degli avvocati corrispondenti esteri), pareristica in diritto commerciale, societario, fallimentare, industriale, del lavoro, UE e antitrust. Patrocinio in svariate cause civili e commerciali, anche all’estero. Curatore in diversi fallimenti dichiarati dal Tribunale di Reggio Emilia. Arbitro in procedure arbitrali italiane e consulente in arbitrati internazionali.

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