Avvocato Stefano Bisognin a Padova

Stefano Bisognin

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La residenza fiscale per i soggetti AIRE e la delega fiscale

Scritto da: Stefano Bisognin - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Un tipico caso che capita di affrontare nella quotidianità di uno studio tributario, è quello dei soggetti che risiedono all'estero ma sono rimasti iscritti nell'anagrafe della popolazione residente in Italia.

In questo caso, di norma sono considerati contribuenti italiani e soggetti ad imposizione nel nostra paese, pur riconoscendo tendenzialmente il credito di imposta per quanto pagato all'estero.

Il problema, ovviamente, è che le imposte da pagare in Italia potrebbero comunque essere molto elevate.

Il sistema, ovviamente, è pensato per contrastare i casi di residenza fiscale fittizia all'estero, tuttavia non sono pochi i casi in cui lavoratori che si sono trasferiti fuori dall'Italia si vedono recapitare avvisi di accertamento, solo perchè non si sono iscritti per tempo all'AIRE o semplicemente la procedura burocratica è andata per le lunghe.

Lo stato italiano ha firmato diversi trattati con altri paesi (Convenzioni contro le doppie imposizioni) che tendenzialmente contengono elementi per dirimere la questione dell'assoggettamento ad imposizione del cittadino nell'uno o nell'altro stato.

Spiace constatare che l'Agenzia delle Entrate spesso ignora tali trattati, applicando la legislazione nazionale e violando sostanzialmente la costituzione (art. 117 cost), che vorrebbe gli obblighi derivanti dai vincoli internazionali sovraordinati alle leggi interne.

Negli anni la Cassazione ha oscillato tra le diverse posizioni, anche se generalmente ha deciso in senso favorevole all'AdE, ignorando la questione dell'incostituzionalità e sostenendo che la vigente disciplina non ammetta prova contraria.

La recente delega fiscale introduce finalmente un chiarimento sul fatto che la presunzione di residenza nel nostro paese di quanti risultano iscritti all'anagrafe nazionale avrebbe natura relativa e non assoluta.

Questo vuol dire che sarà possibile dimostrare concretamente di aver vissuto in un altro paese, contrastando le pretese erariali.


Avv. Stefano Bisognin - Avvocato - Diritto Tributario, del Lavoro e Civile

Sono un avvocato con sede a Padova e opero in tutto il Nord Est. Offro consulenza e assistenza legale in diritto tributario, diritto del lavoro e diritto civile. Il mio obiettivo è fornire soluzioni legali personalizzate e strategie adatte alle tue esigenze. Con un'attenzione particolare alla professionalità e alla precisione, sono a disposizione per affrontare al meglio delle mie competenze le sfide legali che emergono in questi ambiti. Contattami per una consulenza su misura alle tue necessità




Stefano Bisognin

Esperienza


Diritto del lavoro

Offro assistenza legale a imprese e lavoratori nel campo del diritto del lavoro, sia nella consulenza che nelle attività giudiziali. Mi occupo di gestire problematiche legate alle sanzioni dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, fornendo supporto nel contenzioso e nella difesa dei diritti. Affronto casi di mobbing, licenziamenti illegittimi, differenze retributive e altre questioni complesse legate ai rapporti di lavoro. Al fianco di lavoratori e aziende per garantire il rispetto delle normative e prevenire controversie, offrendo consulenze mirate e tempestive.


Mobbing

Assisto i lavoratori nella tutela dei loro diritti, con particolare attenzione ai casi di mobbing e demansionamento. Fornisco consulenza legale approfondita per affrontare comportamenti illegittimi da parte del datore di lavoro o dei colleghi, e accompagno i miei clienti in ogni fase del processo per ottenere il giusto risarcimento dei danni subiti. Il mio intervento comprende sia l'analisi delle situazioni di abuso sia l'assistenza in sede giudiziale, con l'obiettivo di far valere i diritti del lavoratore e ottenere il ristoro delle varie tipologie di danno.


Licenziamento

Offro assistenza legale a dipendenti e aziende nella delicata fase del licenziamento, con l’obiettivo di trovare soluzioni che tutelino entrambe le parti ed evitino futuri contenziosi. Difendo i lavoratori in caso di licenziamento illegittimo o discriminatorio, assicurando la loro rappresentanza in sede giudiziale per ottenere il reintegro o il risarcimento del danno. Al contempo, assisto le aziende che si trovano a gestire rivendicazioni o richieste successive a un accordo, fornendo supporto per minimizzare i rischi legali.


Altre categorie:

Previdenza, Diritto tributario, Malasanità e responsabilità medica, Diritto civile, Recupero crediti, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto di famiglia, Separazione, Divorzio.



Referenze

Pubblicazione legale

Le sanzioni per pagamento "in nero" dei lavoratori

Pubblicato su IUSTLAB

L'art. 1, co. 910 della Legge del 27/12/2017 n. 205 prevede che " A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici anni." Il successivo comma 911 prevede che i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Nella nota n. 9294 del 09.11.2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro afferma che se viene accertata l’erogazione giornaliera delle retribuzioni in contanti, si possono configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro “in nero” sono state effettuate. Questo significa che la sanzione riguarda ogni singola dazione e non la mensilità. Se, per esempio, il datore di lavoro paga (in nero) al termine di ciascuna settimana nell'arco di un mese, potrebbe essergli comminata una sanzione (nella misura compresa tra 1000 e 5000 Euro) per ciascun pagamento, quindi in ipotesi si avrebbe un cumulo sanzionatorio di 20.000 Euro. Se al contrario corrisponde la paga (pur sempre in nero) a fine mese, in unica soluzione, la sanzione sarebbe una sola, quindi un massimo ipotizzabile di 5000 Euro. La situazione è aggravata dal fatto che per questa tipologia di violazioni non è applicabile l'istituto della continuità, a differenza di quanto avviene per le sanzioni in materia contributiva. Come si vede, il rischio è che le sanzioni comminate possano eccedere la concreta offensività del comportamento illecito ben oltre il principio di ragionevolezza, essendo sganciate da un criterio qualitativo, che semmai si riflette nella mera commisurazione della sanzione tra il minimo e il massimale previsto dalla legge.

Caso legale seguito

Impugnazione sanzione INPS per omesso versamento contributi previdenziali

Una significativa rideterminazione

Il mio assistito si era visto notificare un'ordinanza ingiunzione INPS di circa 22.000,00 Euro, importo richiesto esclusivamente a titolo di sanzioni per l'omesso versamento di contributi previdenziali dei dipendenti. Ho impugnato l'ordinanza ingiunzione dinanzi al Giudice del Lavoro ritendendo che la sanzione fosse stata applicata in modo errato e sproporzionato. Tra l'altro le modalità applicative da parte dell'INPS erano a mio parere errate anche perchè nel concreto disapplicavano sempre la possibilità di irrogare la sanzione in misura minima, con un'interpretazione distorta della procedura di oblazione prevista dall’articolo 16 della legge n. 689/1981. Da tempo le sanzioni INPS applicate in tali circostanze apparivano difficilmente giustificabili anche sotto il profilo della costituzionalità, tanto che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione che ho poi impugnato, era già stato emesso un atto interno che, ove applicato, avrebbe comportato una significativa diminuzione del carico sanzionatorio. Infine, il legislatore è intervenuto modificando la normativa. In esito a questo l'INPS ha rideterminato l'importo dovuto. Con circa 800 Euro di sanzione, il mio assistito ha chiuso la posizione evitando il pagamento della somma originariamente richiesta pari a più di 20.000,00. Sicuramente il risultato è stato premiante rispetto ad un'inerzia che avrebbe comportato la cristallizzazione dell'atto, lasciando poi all'ente previdenziale la decisione di agire eventualmente in autotutela, circostanza a mio parere difficile da verificarsi.

Titolo professionale

Corso "Master Diritto Tributario Bilancio, Imposte dirette, Iva, Accertamento e Contenzioso"

24ORE Business School - 7/2021

Nel 2021 per aggiornarmi sulle ultime novità normative ho frequentato il corso tenuto dalla 24ORE Business School in ambito tributario, un'esperienza che si è rivelata molto utile e mi ha consentito un confronto interdisciplinare con colleghi e commercialisti sulle novità del settore.

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