Le diverse tipologie di atti tributari

Scritto da: Stefano Bisognin - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Un cittadino o un'azienda può ricevere la notifica di atti dell'amministrazione finanziaria molto diversi tra loro ed è importante comprenderne le differenze per tutelarsi al meglio.

I più famosi sono senza dubbio gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento.

I primi, sono atti che contengono una pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate, pretesa che viene motivata nel merito con un prospetto ricostruttivo dei maggiori imponibili recuperati. Concretamente, significa che l'Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente abbia goduto di un reddito più alto e, siccome è tenuta a motivare tale affermazione, usa vari metodi per dimostralo.

C'è il metodo analitico, che va a ricostruire la contabilità analizzando le varie voci. Spesso si tratta di un tipo di contestazione molto tecnica che riguarda la classificazione di un certo elemento come positivo o negativo, oppure il disconoscimento dello stesso.

Vi è poi il metodo induttivo. L'Agenzia si vale di una serie di presunzioni legali stabilite per legge per attribuire al contribuente un reddito più alto sulla base di certi parametri.  Questo avviene in casi particolari, specie quando l'esame della contabilità abbia evidenziato un forte grado di inattendibilità. A questo punto, per esempio, l'AdE potrebbe utilizzare un singolo dato in suo possesso (una particolare tipologia di costi, come le spese pubblicitarie o le materie prime) per ricostruire in modo astratto il reddito sul quale applicare le imposte. Questo avviene sulla base di indici e studi statistici prodotti dall'Agenzia, che spesso possono discostarsi molto dalla realtà.

Vi sono infine degli accertamenti ibridi tra le precedenti due forme, i c.d. "analitici - induttivi" che, pur "salvando" una parte della contabilità, giudicata non del tutto inattendibile", utilizzano diverse presunzioni per fondare la pretesa erariale.

L'avviso di accertamento può essere preceduto da un invito a mettersi in contatto con l'AdE per attivare il procedimento di accertamento con adesione. Si tratta di un procedimento che è volto a trovare un accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria per evitare il contenzioso. E' sempre bene rispondere e partecipare agli incontri coi funzionari, ma spesso l'adesione non è conveniente perchè c'è poco margine di manovra: per l'Ufficio ormai l'accertamento è concluso e si aspettano che, se il contribuente intende aderire, si "accontenti" di uno sconto sulle sanzioni, senza discutere troppo il merito. Ovviamente dipende dai casi, perchè potrebbero emergere dei grossi errori dell'Agenzia.

Se l'avviso definitivo è stato notificato, si può aderire allo stesso beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad 1/3, magari chiedendo una rateizzazione. In alternativa, si può proporre ricorso tributario. Se questo non avviene, l'accertamento si consolida e diventa irretrattabile. Dal 2011, poi, gli accertamenti sono esecutivi e l'Agenzia affiderà il proprio credito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che, dopo un avviso di presa in carico, potrebbe iniziare la riscossione forzata.

La cartella di pagamento,  poi, è un atto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che contiene anch'essa una pretesa economica, non necessariamente erariale, perchè potrebbe riguardare anche multe o tributi locali.

E' formata sulla base del ruolo, cioè di un elenco di debitori e relativi debiti che viene compilato dall'Agenzia delle Entrate. Ogni contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate - Riscossione il proprio "estratto di ruolo", cioè la propria situazione debitoria.

Si tratta di un semplice prospetto riepilogativo che non è di per sè impugnabile, tendenzialmente. Bisogna infatti aspettare la notifica della cartella, anche se esistono casi particolari.

La cartella può essere impugnata per vizi propri in sede tributaria o dinanzi al giudice ordinario con diversi termini a seconda del tipo di credito che contiene. I vizi propri spesso riguardano la decadenza o prescrizione, oppure il pagamento integrale già avvenuto.

In altri casi potrebbe essere mancata la regolare notifica degli avvisi di accertamento, pertanto il ricorso ha funzione "recuperatoria" e rimette in discussione in via eccezionale anche il merito della pretesa tributaria.

Infine, alcune cartelle di pagamento sono a tutti gli effetti il primo atto tributario impugnabile. E' il caso dei c.d. "accertamenti formali", che sono generati automaticamente dai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate quando rilevano che le imposte pagate sono inferiori a quelle che risultano dalla dichiarazione o disconoscono qualche costo o qualche credito di imposta in quanto non risulta dalla precedenti dichiarazioni o da altri documenti.

In questo caso si riceve dapprima un "avviso bonario" con una sanzione e l'invito a regolarizzare la propria posizione. Tale avviso consente di rateizzare il debito, ma attenzione. Se si decade dalla rateizzazione verrà applicata una sanzione!

Altrimenti, come detto, verrà notificata la cartella. In tutti i casi descritti, se non si paga e non si propone ricorso (con richiesta di sospensione, anche solo in sede amministrativa ove vi sia la possibilità), inizierà l'esecuzione forzata.

Pertanto il pignoramento presso terzi (spesso ai conti correnti o nei confronti del datore di lavoro), oppure l'iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo. 

Vi sono poi altre tipologie di atti, come l'avviso di liquidazione, che riguarda le imposte ipocatastali, specie nel caso di compravendita di immobile. Siccome queste imposte sono applicate sul valore di vendita, può accadere che l'Agenzia ritenga che questo sia molto inferiore al valore di mercato e intenda quindi recuperarlo. Per questa ragione, notifica un atto che funziona come un avviso di accertamento e contiene la motivazione del maggior valore e quindi delle maggiori imposte richieste.

Alcune particolari tipologie di sanzioni sono applicate autonomamente da un atto che accerti una maggiore imposta dovuta, il c.d. atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni.

Vi sono infine le c.d. intimazioni di pagamento, che seguono la notifica delle cartelle quando l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non è riuscita a riscuotere nel corso degli anni ma vuole evitare la prescrizione del credito e avvisa che intende procedere nuovamente con l'esecuzione forzata.

E' molto importante attivarsi sin da quando si riceve uno di questi atti, contattando un professionista senza lasciar decorre quelli che potrebbero essere termini non solo per l'impugnazione, ma anche per ottenere una rateazione vantaggiosa, o comunque per comprendere se si tratta di un atto che potrebbe diventare definitivo impedendo di contestarne il merito in un successivo momento.

avv. Stefano Bisognin



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Avvocato Stefano Bisognin a Padova
Stefano Bisognin

Avvocato - Diritto Tributario, del Lavoro e Civile