Avvocato Stefano Bisognin a Padova

Stefano Bisognin

Avvocato - Diritto Tributario e Civile

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Le diverse tipologie di atti tributari

Scritto da: Stefano Bisognin - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Un cittadino o un'azienda può ricevere la notifica di atti dell'amministrazione finanziaria molto diversi tra loro ed è importante comprenderne le differenze per tutelarsi al meglio.

I più famosi sono senza dubbio gli avvisi di accertamento e le cartelle di pagamento.

I primi, sono atti che contengono una pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate, pretesa che viene motivata nel merito con un prospetto ricostruttivo dei maggiori imponibili recuperati. Concretamente, significa che l'Agenzia delle Entrate ritiene che il contribuente abbia goduto di un reddito più alto e, siccome è tenuta a motivare tale affermazione, usa vari metodi per dimostralo.

C'è il metodo analitico, che va a ricostruire la contabilità analizzando le varie voci. Spesso si tratta di un tipo di contestazione molto tecnica che riguarda la classificazione di un certo elemento come positivo o negativo, oppure il disconoscimento dello stesso.

Vi è poi il metodo induttivo. L'Agenzia si vale di una serie di presunzioni legali stabilite per legge per attribuire al contribuente un reddito più alto sulla base di certi parametri.  Questo avviene in casi particolari, specie quando l'esame della contabilità abbia evidenziato un forte grado di inattendibilità. A questo punto, per esempio, l'AdE potrebbe utilizzare un singolo dato in suo possesso (una particolare tipologia di costi, come le spese pubblicitarie o le materie prime) per ricostruire in modo astratto il reddito sul quale applicare le imposte. Questo avviene sulla base di indici e studi statistici prodotti dall'Agenzia, che spesso possono discostarsi molto dalla realtà.

Vi sono infine degli accertamenti ibridi tra le precedenti due forme, i c.d. "analitici - induttivi" che, pur "salvando" una parte della contabilità, giudicata non del tutto inattendibile", utilizzano diverse presunzioni per fondare la pretesa erariale.

L'avviso di accertamento può essere preceduto da un invito a mettersi in contatto con l'AdE per attivare il procedimento di accertamento con adesione. Si tratta di un procedimento che è volto a trovare un accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria per evitare il contenzioso. E' sempre bene rispondere e partecipare agli incontri coi funzionari, ma spesso l'adesione non è conveniente perchè c'è poco margine di manovra: per l'Ufficio ormai l'accertamento è concluso e si aspettano che, se il contribuente intende aderire, si "accontenti" di uno sconto sulle sanzioni, senza discutere troppo il merito. Ovviamente dipende dai casi, perchè potrebbero emergere dei grossi errori dell'Agenzia.

Se l'avviso definitivo è stato notificato, si può aderire allo stesso beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad 1/3, magari chiedendo una rateizzazione. In alternativa, si può proporre ricorso tributario. Se questo non avviene, l'accertamento si consolida e diventa irretrattabile. Dal 2011, poi, gli accertamenti sono esecutivi e l'Agenzia affiderà il proprio credito all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che, dopo un avviso di presa in carico, potrebbe iniziare la riscossione forzata.

La cartella di pagamento,  poi, è un atto dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione che contiene anch'essa una pretesa economica, non necessariamente erariale, perchè potrebbe riguardare anche multe o tributi locali.

E' formata sulla base del ruolo, cioè di un elenco di debitori e relativi debiti che viene compilato dall'Agenzia delle Entrate. Ogni contribuente può chiedere all'Agenzia delle Entrate - Riscossione il proprio "estratto di ruolo", cioè la propria situazione debitoria.

Si tratta di un semplice prospetto riepilogativo che non è di per sè impugnabile, tendenzialmente. Bisogna infatti aspettare la notifica della cartella, anche se esistono casi particolari.

La cartella può essere impugnata per vizi propri in sede tributaria o dinanzi al giudice ordinario con diversi termini a seconda del tipo di credito che contiene. I vizi propri spesso riguardano la decadenza o prescrizione, oppure il pagamento integrale già avvenuto.

In altri casi potrebbe essere mancata la regolare notifica degli avvisi di accertamento, pertanto il ricorso ha funzione "recuperatoria" e rimette in discussione in via eccezionale anche il merito della pretesa tributaria.

Infine, alcune cartelle di pagamento sono a tutti gli effetti il primo atto tributario impugnabile. E' il caso dei c.d. "accertamenti formali", che sono generati automaticamente dai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate quando rilevano che le imposte pagate sono inferiori a quelle che risultano dalla dichiarazione o disconoscono qualche costo o qualche credito di imposta in quanto non risulta dalla precedenti dichiarazioni o da altri documenti.

In questo caso si riceve dapprima un "avviso bonario" con una sanzione e l'invito a regolarizzare la propria posizione. Tale avviso consente di rateizzare il debito, ma attenzione. Se si decade dalla rateizzazione verrà applicata una sanzione!

Altrimenti, come detto, verrà notificata la cartella. In tutti i casi descritti, se non si paga e non si propone ricorso (con richiesta di sospensione, anche solo in sede amministrativa ove vi sia la possibilità), inizierà l'esecuzione forzata.

Pertanto il pignoramento presso terzi (spesso ai conti correnti o nei confronti del datore di lavoro), oppure l'iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo. 

Vi sono poi altre tipologie di atti, come l'avviso di liquidazione, che riguarda le imposte ipocatastali, specie nel caso di compravendita di immobile. Siccome queste imposte sono applicate sul valore di vendita, può accadere che l'Agenzia ritenga che questo sia molto inferiore al valore di mercato e intenda quindi recuperarlo. Per questa ragione, notifica un atto che funziona come un avviso di accertamento e contiene la motivazione del maggior valore e quindi delle maggiori imposte richieste.

Alcune particolari tipologie di sanzioni sono applicate autonomamente da un atto che accerti una maggiore imposta dovuta, il c.d. atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni.

Vi sono infine le c.d. intimazioni di pagamento, che seguono la notifica delle cartelle quando l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non è riuscita a riscuotere nel corso degli anni ma vuole evitare la prescrizione del credito e avvisa che intende procedere nuovamente con l'esecuzione forzata.

E' molto importante attivarsi sin da quando si riceve uno di questi atti, contattando un professionista senza lasciar decorre quelli che potrebbero essere termini non solo per l'impugnazione, ma anche per ottenere una rateazione vantaggiosa, o comunque per comprendere se si tratta di un atto che potrebbe diventare definitivo impedendo di contestarne il merito in un successivo momento.

avv. Stefano Bisognin


Avv. Stefano Bisognin - Avvocato - Diritto Tributario e Civile

Sono l'avv. Stefano Bisognin, seguo diverse tematiche in ambito civile e tributario. In quest'ultimo ambito, difendo cittadini e imprese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Impositori sia in fase accertativa che processuale. Mi occupo poi di diverse tematiche civilistiche, dal risarcimento danni (assicurazioni, responsabilità medica) al diritto di famiglia, sia per quanto riguarda la consulenza che il contenzioso. Seguo inoltre il recupero crediti (decreti ingiuntivi) e le procedure di liberazione degli immobili attraverso le intimazioni di sfratto. Sono disponibile per domiciliazioni e sostituzioni.




Stefano Bisognin

Esperienza


Malasanità e responsabilità medica

Mi occupo delle problematiche relative al risarcimento dei danni, sia in forma stragiudiziale che contenziosa per i danni subiti dai pazienti a causa delle malpractice mediche, nell'ambito del diritto sanitario. In questo senso ritengo importante valersi dei diversi strumenti che sono a disposizione delle persone vittime di malasanità per ottenere un congruo riconoscimento del danno subito.


Diritto tributario

Mi occupo della difesa dei contribuenti sin dalle primissime fasi del loro rapporto con l'amministrazione finanziaria, come ad esempio il processo verbale della Guardia di Finanza o gli avvisi bonari. Seguo poi la fase accertativa e gli inviti ai fini del procedimento di adesione all'accertamento, nonchè la fase giudiziale davanti alle Corti di Giustizia Tributaria di I e II grado. Ritengo che al di là del singolo atto ricevuto dal contribuente (ad esempio, una cartella di pagamento) sia fondamentale valutare la situazione complessiva per comprendere la difesa più efficace, che non necessariamente segue la strada del ricorso.


Diritto civile

Mi occupo del diritto civile a tutto campo, che si tratti di consulenza, di cercare di ottenere un accordo in via stragiudiziale oppure di andare in contenzioso. In questo senso, può trattarsi di diritto contrattuale, diritto di famiglia, malasanità, recupero crediti, diritto condominiale o delle diverse vertenze che possono avere luogo tra i privati. Il campo civile è vasto e offro la mia competenza nei diversi settori con la massima disponibilità e cura degli interessi dei miei assistiti.


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Domiciliazioni.


Referenze

Titolo professionale

Corso "Master Diritto Tributario Bilancio, Imposte dirette, Iva, Accertamento e Contenzioso"

24ORE Business School - 7/2021

Nel 2021 per aggiornarmi sulle ultime novità normative ho frequentato il corso tenuto dalla 24ORE Business School in ambito tributario, un'esperienza che si è rivelata molto utile e mi ha consentito un confronto interdisciplinare con colleghi e commercialisti sulle novità del settore.

Pubblicazione legale

Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che abbia intrapreso una convivenza

Pubblicato su IUSTLAB

La conservazione del diritto all'assegno divorzile del coniuge che intraprende una nuova convivenza è un tema molto dibattuto nella giurisprudenza e abbastanza noto. Meno nota è la questione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne che, allo stesso modo, entra in un nuovo contesto familiare intraprendendo una stabile convivenza. Infatti il diritto al mantenimento non viene meno con il semplice compimento della maggiore età, in quanto ben può essere che non abbia ancora raggiunto le condizioni di indipendenza economica e necessiti ancora del sostegno genitoriale. Tuttavia, l'uscire dalla casa familiare e l'iniziare una relazione di convivenza, può interrompere questo legame. Infatti, la Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, ha richiamato la precedente giurisprudenza ribadendo che “ il matrimonio o, comunque, la formazione di un autonomo nucleo familiare escludono l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498) ”, nonché precisando che “ vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (cfr., per tali concetti: Cass. 7 luglio 2004, n. 12477 )” . Dunque, per una parte della giurisprudenza di legittimità, la convivenza è comparabile al matrimonio per quanto attiene la dimostrazione del raggiungimento della piena maturità da parte del figlio, cui segue ovviamente la necessità, da parte di quest’ultimo, di provvedere autonomamente ai sui bisogni. Ovviamente occorre valutare caso per caso, in quanto possono darsi diverse ipotesi, così come è necessario essere in grado di provare la convivenza. Questa in ogni caso va inquadrata nel concetto di autoresponsabilità del figlio adulto e del fatto che sia effettivamente significativa di una raggiunta maturità ed indipendenza, che devono quindi trovare una dimensione anche economica.

Caso legale seguito

Separazione e divorzio in caso di coniuge irreperibile

Come superare una problematica in apparenza estremamente complessa

Non sono rari i casi in cui il coniuge - senza nemmeno attendere la separazione - abbandona la vita familiare e magari si rende irreperibile andandosene all'estero, specie nel caso di cittadini di origine straniera. In questi casi, se il coniuge irreperibile non si rende disponibile può essere complesso sciogliere i vincoli, specialmente utilizzando le varie possibilità che l'ordinamento mette a disposizione ma presuppongono il consenso reciproco. In questi casi, non resta altro che la separazione o il divorzio contenzioso. Tuttavia, rimane il problema di notificare gli atti del procedimento al coniuge irreperibile: la differenza maggiore si ha tra l'ipotesi in cui si possa rintracciare la residenza, magari estera e quelli in cui non è affatto possibile. Nel primo caso, occorrerà procedere con la notifica internazionale all'estero, procedura complicata e lunga ma che ha il pregio di essere espressamente normata. Se il coniuge irreperibile è italiano, le normative dispongono poi le modalità della notifica ad irreperibili (ultimo comune di residenza, comune di nascita etc). Il caso più difficile è quello del coniuge irreperibile cittadino straniero del quale non sia nota la residenza estera e che non abbia mai avuto residenza in Italia. In questo caso le convenzioni in vigore tra i Paesi per le notifiche all'estero, escludono la possibilità di procedere con la notifica internazionale. Non rimane quindi, redatta da parte dell'avvocato un'esauriente relazione sui tentativi di ricerca effettuati, che procedere con la notifica direttamente al Pubblico Ministero.

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