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Le sanzioni per pagamento "in nero" dei lavoratori

Scritto da: Stefano Bisognin - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L'art. 1, co. 910 della Legge del 27/12/2017 n. 205 prevede che "  A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti  corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di  essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei  seguenti  mezzi: a)  bonifico sul conto identificato dal  codice  IBAN  indicato  dal  lavoratore;  b)  strumenti di pagamento elettronico; c)  pagamento in contanti presso lo  sportello  bancario  o  postale  dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di  tesoreria  con mandato di pagamento;   d)  emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o,  in  caso  di  suo  comprovato  impedimento,  a   un   suo   delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a  ricevere  il  pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta  o collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici  anni."

Il successivo comma 911 prevede che i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere  la  retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore,  qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.   

Al  datore   di   lavoro   o  committente che viola l'obbligo di cui al comma  910  si  applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento  di  una  somma da 1.000 euro a 5.000 euro.   

Nella nota n. 9294 del 09.11.2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro afferma che  se viene accertata l’erogazione giornaliera delle retribuzioni in contanti, si possono configurare tanti illeciti per quante giornate di lavoro “in nero” sono state effettuate.

Questo significa che la sanzione riguarda ogni singola dazione e non la mensilità. Se, per esempio, il datore di lavoro paga (in nero) al termine di ciascuna settimana nell'arco di un mese, potrebbe essergli comminata una sanzione (nella misura compresa tra 1000 e 5000 Euro) per ciascun pagamento, quindi in ipotesi si avrebbe un cumulo sanzionatorio di 20.000 Euro. Se al contrario corrisponde la paga (pur sempre in nero) a fine mese, in unica soluzione, la sanzione sarebbe una sola, quindi un massimo ipotizzabile di 5000 Euro.

La situazione è aggravata dal fatto che per questa tipologia di violazioni non è applicabile l'istituto della continuità, a differenza di quanto avviene per le sanzioni in materia contributiva.

Come si vede, il rischio è che le sanzioni comminate possano eccedere la concreta offensività del comportamento illecito ben oltre il principio di ragionevolezza, essendo sganciate da un criterio qualitativo, che semmai si riflette nella mera commisurazione della sanzione tra il minimo e il massimale previsto dalla legge.





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Stefano Bisognin

Avvocato - Diritto Tributario, del Lavoro e Civile