Caso legale:
L’articolo studia l’importante decisione dell’A.B.F. – Collegio di Milano, positiva nei confronti del cliente, che ha stabilito che Poste Italiane debbano applicare l’originaria liquidazione stampigliata nel retro del buono, corrispondendo i maggiori interessi previsti precedentemente all’entrata in vigore del D.M. 13.06.1986. Il carattere innovativo della decisione risiede nel fatto allarga tale riconoscimento anche nel caso in cui il buono sia già stato pagato al risparmiatore. Tutti i risparmiatori in possesso di buoni fruttiferi postali anche di vecchia emissione potranno rivolgersi allo Studio Intlaw per reclamare gli interessi nella misura corretta!!La questione analizzata concerne la liquidazione di un buono fruttifero postale da parte di Poste Italiane. Il D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986) n. 148, visti gli enormi interessi riconosciuti ai risparmiatori per invogliarli a “prestare i propri risparmi” allo Stato, provvide a correggere il tasso riconosciuto agli stessi al fine di evitare una palese emorragia nelle casse dell’allora ente pubblico facente capo al ministero delle poste e telecomunicazioni. Tralasciando l’opportunità e la validità di un provvedimento retroattivo, del quale ci si permette di sottolineare i fortissimi dubbi di legittimità, seppur fittiziamente ammesso dalle corti italiane, Poste Italiane provvide a riutilizzare i vecchi moduli per continuare la raccolta di fondi, con la specifica modifica apportata mediante un timbro sulla parte anteriore del buono ed uno su quella posteriore ma non modificò ogni timbro esistente. Questo ha creato un falso affidamento, poi rilevato.
Fonte: Intlaw - clicca quì