Caso legale:
L'opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla controparte aveva determinato un inutile dispendio di risorse ed una assenza perdurante della parte e del legale che l'aveva promosso. Al termine della procedura il giudice ha stabilito una condanna nei confronti di parte opponente per responsabilità aggravata ed una liquidazione in via equitativa di € 1.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Dibattuta, a livello giurisprudenziale è ancora la questione relativa alla titolarità della responsabilità ovvero se sia o meno percorribile il “ribaltamento della stessa e dei costi” sul procuratore di parte. Di più semplice determinazione sono, invece, le responsabilità dal punto di vista deontologico: le stesse spaziano dalla mancata probità e collaborazione col collega avversario, al comportamento in udienza, ai rapporti con controparte e col giudice. Nel caso de quo si è ritenuto, di concerto con l’assistito, di soprassedere nel far valere tale ultimo profilo dinnanzi al Consiglio distrettuale di Disciplina, valutando che, già la condanna ex art. 96 c.p.c. costituisse sufficiente ristoro dei comportamenti riservati da controparte alla procedura giunta a sentenza.
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