Sentenza giudiziaria:
Operatività della clausola contrattuale per cui il rischio assicurato rientra nella previsione della clausola che da un lato ricomprende i danni postumi conseguenti a errori o difetti nell’esecuzione di lavori di installazione di cose oggetto dell’attività
dichiarata in polizza; dall’altro esclude dalla garanzia solo i danni “agli impianti e alle altre opere installate, subiti dai veicoli , natanti e aeromobili oggetto di interventi” nonché ad altre ipotesi che comunque nulla hanno a che vedere con la
fattispecie del giudizio, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
La clausola predetta è testuale né vi è incertezza sul significato da riconoscere alle clausole escludenti la copertura assicurativa, incertezza che, comunque, anche qualora sussistesse, andrebbe superata a favore dell’assicurato, essendo la polizza predisposta unilateralmente dalla compagnia.