Risarcimento ottenuto in Corte d'Appello nei confronti di primaria società di assicurazioni contratto di appalto

Sentenza corte di appello di Milano




Sentenza giudiziaria: Operatività della clausola contrattuale per cui il rischio assicurato rientra nella previsione della clausola che da un lato ricomprende i danni postumi conseguenti a errori o difetti nell’esecuzione di lavori di installazione di cose oggetto dell’attività dichiarata in polizza; dall’altro esclude dalla garanzia solo i danni “agli impianti e alle altre opere installate, subiti dai veicoli , natanti e aeromobili oggetto di interventi” nonché ad altre ipotesi che comunque nulla hanno a che vedere con la fattispecie del giudizio, come erroneamente ritenuto dal Giudice di prime cure. La clausola predetta è testuale né vi è incertezza sul significato da riconoscere alle clausole escludenti la copertura assicurativa, incertezza che, comunque, anche qualora sussistesse, andrebbe superata a favore dell’assicurato, essendo la polizza predisposta unilateralmente dalla compagnia.



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Avvocato Stefano Morzenti a Monza
Stefano Morzenti

Avvocato a Monza. Civile, famiglia, divorzio.