La legittimazione passiva dell’azione di risarcimento danni da black out del servizio di energia elettrica

Scritto da: Stefano Parma - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

AUTORE

Stefano Parma, Avvocato

 

ESTREMI:

Corte di Cassazione, Sez. III Civ., 23.01.2018, n. 1581 sentenza, Presidente Spirito Angelo – Relatore Dell’Utri Marco

 

VOCE BUSSOLA: Responsabilità civile 

 

MASSIMA:

“La società che si occupa della mera compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente finale a causa di un black out imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest’ultimo soggetto infatti per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può rientrare nell’alveo degli ausiliari (ex art. 1228 c.c.) dell’ente mero venditore di energia elettrica.”

 

IL CASO

Il Sig. N.M., in qualità di titolare della ditta M.S., conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di X la società erogatrice di energia, S. S.p.a., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a causa di un black-out, protrattosi diverse ore, del servizio di erogazione dell’energia elettrica.

Il primo Giudice accoglieva la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’attore nei confronti della soc. S. S.p.a., in ragione del contratto di somministrazione concluso tra le parti, che obbligava quest’ultima alla fornitura dell’energia elettrica.

Avverso siffatta pronuncia la società convenuta, soccombente in primo grado, promuoveva appello dinanzi al Tribunale di X.

Il Giudice dell’impugnazione, a sostegno della decisione assunta dal Giudice di prime cure, confermava la condanna della società S. S.p.a., ritenendola responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1228 c.c. per i fatti comunque addebitabili al diverso ente distributore di energia, per la sua qualità di ausiliario della società convenuta.

Impugnando tale sentenza la società S. S.p.a. proponeva ricorso per Cassazione, formulando quattro motivi, a cui resisteva con controricorso il Sig. N. M., nella sua qualità.

 

QUESTIONE:

In tema di fornitura di energia elettrica, al fine di individuare il legittimato passivo nell’eventuale causa di risarcimento dei danni subiti dall’utente finale per il black out, protrattosi per diverse ore, nell’erogazione dell’energia elettrica, è rilevante a livello giuridico distinguere tra ente rivenditore ed ente erogatore-gestore di energia elettrica?

In altre parole, i soggetti che svolgono la gestione della rete e delle attività di trasporto di tale energia sono da considerarsi “ausiliari” dell’ente che si occupa della mera compravendita di energia elettrica? Il mero venditore di tale servizio è pertanto responsabile anche del disservizio della rete di trasmissione dell’energia in ragione del disposto di cui all’art. 1228 c.c., oppure di tale malfunzionamento ne risponde, ex se, il soggetto a ciò preposto?

Il soggetto che trasporta energia elettrica è pertanto da considerarsi soggetto autonomo ed indipendente dal mero venditore di energia?

 

SOLUZIONI GIURIDICHE:

La disamina della pronuncia in oggetto necessita, preliminarmente e seppur per inciso, di addivenire alla qualificazione del contratto di fornitura di energia elettrica concluso dall’utente finale ed al quale segue l’invio delle ben note bollette.

Ebbene, in giurisprudenza tale rapporto viene generalmente ricondotto nell’alveo del contratto tipico di somministrazione, in virtù del quale l’ente si impegna, dietro corrispettivo, nei confronti dell’utente finale alla fornitura continuativa di una certa quantità di beni o di servizi (art. 1559 c.c.).

Rientriamo pertanto nella categoria dei contratti di scambio, all’interno della quale tale negozio si caratterizza per la periodicità della prestazione a cui il somministrante è obbligato.

Colto così l’inquadramento contrattuale della fattispecie, è necessario introdurre, alla luce della liberalizzazione dei servizi di energia, il distinguo di recente acquisizione esistente tra le società che vendono l’energia elettrica, e quelle che invece tale bene producono, trasportano e distribuiscono alla rete elettrica fino a raggiungere l’utente finale.

Comprendere tale distinzione non è problematica di natura meramente teorica, bensì, ha importanti ripercussioni sul piano giuridico.

Ciò consente, infatti, all’utente finale di individuare correttamente il responsabile dei danni da black out dallo stesso subiti a causa del malfunzionamento della rete elettrica e pertanto il corretto legittimato passivo nei confronti del quale elevare la propria pretesa risarcitoria in previsione di un eventuale contenzioso giudiziario.

Ebbene, per ente rivenditore di energia s’intende colui con il quale gli utenti firmano i contratti di fornitura, ovvero colui che sul mercato elettrico si occupa della mera compravendita dell’energia.

Diversamente vi sono soggetti, altri e diversi dagli enti appena citati, dotati di effettivi e concreti poteri di gestione della rete di trasmissione dell’energia elettrica e del relativo trasporto, i quali sono preposti al regolare funzionamento della linea di trasmissione dell’energia e/o della struttura fisica deputata al suo trasporto e alla conseguente distribuzione al dettaglio.

Siffatto delineato contesto ci consente ora di entrare nel vivo della questione giuridica sottesa alla pronuncia in esame, ovvero di interrogarci sull’applicabilità del disposto di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c. all’ipotesi, come nel caso di specie, della richiesta di risarcimento dei danni arrecati all’utente finale a causa di black out del servizio di erogazione dell’energia elettrica per malfunzionamento della rete di trasmissione.

Posta in questi termini la questione giuridica, va da sé la natura contrattuale (ex art. 1218 c.c.) del rapporto sotteso al contratto di compravendita di energia elettrica intercorrente tra l’utente del servizio e il soggetto venditore della stessa.

Ebbene, per addivenire ad una soluzione, che è poi quella percorsa dalla Suprema Corte, ciò che invece deve essere indagata è la riconducibilità nel concetto di “ausiliario” ex art. 1228 c.c. dell’ente che si occupa della gestione della rete di trasmissione e trasporto dell’energia, rispetto  al soggetto invece mero venditore di energia.

Tale norma, in tema di responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, costituisce estensione alla contrattualistica della disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 c.c., postulando, per la sua concreta applicabilità, l'esistenza di un danno causato dal fatto dell'ausiliario, l'esistenza di un rapporto tra ausiliario e committente (cd. rapporto di preposizione), l'esistenza, infine, di una relazione di causalità ("rectius", di occasionalità necessaria) tra il danno e l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario (1).

Per completezza, si precisa che l’espressione “nesso di occasionalità necessaria” è stata oggetto di chiarimento da parte della Suprema Corte, a tenore della quale essa deve intendersi “senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti”. (2)

In sostanza, la responsabilità di chi si avvale di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova fondamento nel rischio connaturato alla loro utilizzazione.

Questo principio di diritto viene compendiato nell’espressione latina cuius commoda eius et incommoda, tradotto “a colui che ha vantaggi, spettano anche gli svantaggi”.

Al riguardo l'art. 1228 c.c., nell'accollare al debitore le conseguenze del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, rappresenta per giurisprudenza prevalente, una forma di responsabilità oggettiva che per sua natura rende superfluo l'accertamento di una culpa in eligendo o in vigilando, dal momento che il comportamento dell'ausiliario è valutato secondo gli stessi criteri applicabili in caso di adempimento diretto dell'obbligazione da parte del debitore. (3)

Compresi così i presupposti per l’applicazione di siffatta responsabilità, la pronuncia in oggetto scandaglia la definizione normativa del concetto di ausiliario così come indicato nel disposto di cui all’art.1228 c.c.

Ebbene, la definizione che la Suprema Corte adotta nella sentenza oggetto di odierna disamina è di granitica e costante creazione giurisprudenziale e postula che “Possono considerarsi ausiliari del debitore, nei termini indicati dall'art. 1228 c.c., non tutti i soggetti della cui attività il debitore si avvalga per l'adempimento della propria obbligazione, ma soltanto coloro che agiscono su incarico del debitore ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra loro ed il debitore medesimo, ovvero allorché sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione”. (4)

In altre parole, i Giudici di legittimità hanno ritenuto che l’ausiliario di cui al disposto dell’art. 1228 c.c. è da considerarsi solo colui della cui attività il debitore si avvalga per l’adempimento dell’obbligazione, ovvero del soggetto che agisca su incarico di questo ed il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri direttivi e di controllo.

Coerentemente con tale consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte ha ritenuto che, rispetto all’ente che limita la propria attività alla sola compravendita di energia elettrica, non possa trovare applicazione l’art. 1228 c.c. con riferimento ai soggetti responsabili della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni, così come delle attività di trasporto dell’energia fino al contatto con le singole utenze individuali.

Infatti, basti considerare che in capo all’ente che si occupa della mera vendita dell’energia non possono riscontrarsi affatto i poteri direttivi e di controllo sui soggetti preposti alla gestione, trasmissione e trasporto dell’energia; requisito, come sopra espresso, essenziale ai fini dell’applicabilità della norma in esame.

Questi ultimi infatti sono da considerarsi soggetti autonomi ed indipendenti da qualsiasi altro ente operante nel settore elettrico, controllando esso stesso infatti tutti i flussi di energia.

Ciò detto, la Suprema Corte, concludendo il ragionamento giuridico, ha ritenuto che i soggetti che si occupano del regolare funzionamento della linea di trasmissione dell’energia e/o della struttura fisica deputata al relativo trasporto e distribuzione al singolo utente finale non possono essere considerati ausiliari ex art. 1228 c.c. di colui che si occupa della mera vendita all’utente dell’energia elettrica.

In conclusione, alla luce delle considerazioni suesposte, la pronuncia in oggetto giunge alla declaratoria di difetto di legittimazione passiva della società venditrice dell’energia rispetto alla domanda di risarcimento dei danni formulata nei suoi confronti dall’utente finale per la mancata erogazione del servizio per il malfunzionamento della rete, a fronte dell’inapplicabilità dell’art. 1228 c.c. non rientrando nel concetto di ausiliario il soggetto autonomo ed indipendente che si occupa della trasmissione dell’energia.

 

OSSERVAZIONI

Si consideri che l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, nella sentenza in esame, s’inserisce in un filone giurisprudenziale conforme nel tempo, a tenore del quale per non incorrere in un difetto di legittimazione passiva, in caso di contenzioso, l’utente finale del servizio deve avere contezza della distinzione, sopra meglio precisata, tra due soggetti, da un lato colui che è il mero venditore di energia e dall’altro, l’ente che invece si occupa della sua gestione, trasporto e distribuzione.

Tale questione è sorta a seguito dell’intervenuta scissione tra tali soggetti.

Infatti, diversamente da oggi, in passato si registrava il monopolio dell’energia in capo ad un’unica società, nota nel settore, la quale si occupava di tutti gli step della fornitura di energia elettrica, dalla compravendita sino all’erogazione alle singole utenze individuali.

Un tempo, pertanto, era indubbio il soggetto da adire in giudizio nell’ipotesi di richiesta di risarcimento dei danni da malfunzionamento della rete.

Oggi invece è necessaria la dovuta attenzione nella scelta del legittimato passivo.

Infatti, il danneggiato deve considerare che ove i danni subiti, nella sua qualità di utente finale, derivino dal malfunzionamento della rete di trasmissione, alcuna responsabilità può essere addebitata alla società venditrice del servizio, risultando pertanto l’unico responsabile nei confronti del quale agire il soggetto preposto alla gestione, trasmissione e trasporto dell’energia.

A ciò si aggiunga, altresì, la necessità per l’utente, ai fini dell’accoglimento della sua pretesa, di fornire la prova del c.d. danno-conseguenza rispetto al caso concreto. (5)

Infine, per completezza, si precisa che il diritto al risarcimento dei danni, per i Giudici di merito, può consistere, oltre che in quello di natura patrimoniale, anche nel danno non patrimoniale, ciò ove la lesione presenti i connotati della serietà e della gravità (cfr. sentenze di San Martino delle Sezioni Unite Cass. 11 novembre 2008, n., 26972-75).

 

GUIDA ALL'APPROFONDIMENTO:

 

Riferimenti normativi: Artt. 1218 e 1228 c.c.

 

Giurisprudenza rilevante:

 

(1)  Responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari: Cassazione civile, sez. III, 17/05/2001,  n. 6756;

(2)  Sul concetto di “nesso di occasionalità necessaria”: Cassazione civile, sez. III, 22/09/2017,  n. 22058, Ridare, articolo dell’1 agosto 2016, L'occasionalità necessaria nella responsabilità ex art. 2049 c.c.;

(3)  Natura oggettiva della responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari: Cass. Sez. III, 04.04.2003, n. 5329;

(4)  Concetto dell’ausiliario del debitore ex art. 1228 c.c.: Cassazione civile, sez. III, 08/10/2010,  n. 20915 fattispecie in tema di black-out;

(5)  Danno conseguenza: Cass. Civ., Sez. III, 21.09.2009, n. 20324;

(6)  Risarcimento danno non patrimoniale: Tribunale Napoli, 16.04 2007; Tribunale di Potenza, Sentenza 17 agosto 2011, n. 1028.



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Avvocato Stefano Parma a Rimini
Stefano Parma

Avvocato esperto in Malasanità e responsabilità civile - matrimonialista e divorzista