Nota a Cassazione Civile, Sez. I, sentenza 16 marzo 2016 n. 5253.
In tema di appalto di lavori pubblici, nelle ipotesi in cui l’Appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, la riserva deve essere prontamente iscritta negli atti di contabilità. Così, nel caso di inadempimento istantaneo dell’Amministrazione Appaltante che, non attuando tempestivamente le necessarie procedure espropriative, ha posto con ritardo i suoli a disposizione dell’Appaltatore, deve considerarsi tardiva la riserva formulata solo nello stato di avanzamento dei lavori successivo (non il primo dal verificarsi del danno).
Fonte: L'Amministrativita - Portali Tematici Giuffrè - leggi l'articolo
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