Ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione consensuale i redditi dei coniugi non sono cumulabili

SENTENZA Cass. civ., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20545




Sentenza giudiziaria: Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. iN CASO , QUINDI, DI SEPARAZIONE CONSENSUALE , I REDDITI DI CIASCUN CONIUGE NON SONO CUMULABILI



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Avvocato Stella Tatangelo a Isola del Liri
Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile