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Braccialetto elettronico

Scritto da: Stella Tatangelo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Si è pronunciata il 4.11.2024 la Corte Costituzionale con

SENTENZA N. 173 ANNO 2024

in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Modena, in relazione agli artt. 3 e 13 Cost in relazione all’art 282 ter 1 e 2 c.p.p ,  come modificati dal “nuovo codice rosso”, lamentando che  la norma restringerebbe troppo la discrezionalità del giudice rispetto al caso concreto , imponendo misure più gravi come la custodia in carcere ,  nel caso in cui  le piccole dimensioni del centro abitato e l’assenza di una sufficiente copertura di rete, aspetti evidentemente non imputabili all’indagato, determinino l’oggettiva inattuabilità di una misura siffatta.

La Corte si è espressa sottolineando che la diffusione della violenza di genere e dei femminicidi ha indotto il legislatore a reiterati interventi volti alla difesa delle persone vulnerabili.

Il braccialetto elettronico è un dispositivo utilizzato per la tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere e  che, in caso di avvicinamento vietato dell’indagato, allerta non solo le forze dell’ordine, ma anche la vittima, dotata di apposito ricettore. La distanza di 500 m non appare in sé esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell’ordine per intervenire in soccorso.

Negli abitati più piccoli la distanza di cinquecento metri può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all’indagato ne viene un aggravio che può ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto.

La Corte ha precisato che qualora rilevino «motivi di lavoro» o «esigenze abitative», la cui individuazione è rimessa al giudice che dispone la misura, il comma 4 dell’art. 282-ter cod. proc. pen. già consente al giudice stesso di stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento, restituendo così all’applicazione della misura margini di flessibilità.

La norma può essere tuttavia interpretata in senso costituzionalmente adeguato, per cui il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all’esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave  come  il divieto od obbligo di dimora, ma anche una misura più lieve , come  l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen.



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Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile