Pubblicazione legale:
Si è pronunciata il 4.11.2024 la Corte Costituzionale con
SENTENZA N. 173 ANNO 2024
in relazione alle questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Modena, in relazione agli artt.
3 e 13 Cost in relazione all’art 282 ter 1 e 2 c.p.p , come modificati dal “nuovo codice rosso”,
lamentando che la norma restringerebbe
troppo la discrezionalità del giudice rispetto al caso concreto , imponendo
misure più gravi come la custodia in carcere , nel caso in cui le piccole dimensioni del centro abitato e
l’assenza di una sufficiente copertura di rete, aspetti evidentemente non
imputabili all’indagato, determinino l’oggettiva inattuabilità di una misura
siffatta.
La Corte si è espressa sottolineando che la diffusione della
violenza di genere e dei femminicidi ha indotto il legislatore a reiterati
interventi volti alla difesa delle persone vulnerabili.
Il braccialetto elettronico è un dispositivo utilizzato per
la tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere e che, in caso di avvicinamento vietato
dell’indagato, allerta non solo le forze dell’ordine, ma anche la vittima,
dotata di apposito ricettore. La distanza di 500 m non appare in sé
esorbitante, e corrisponde alla funzione pratica del tracciamento di
prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla
potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze
dell’ordine per intervenire in soccorso.
Negli abitati più piccoli la distanza di cinquecento metri
può rivelarsi stringente, ma, ove ciò si verifichi, all’indagato ne viene un
aggravio che può ritenersi sopportabile, quello di recarsi nel centro più
vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la
zona di rispetto.
La Corte ha precisato che qualora rilevino «motivi di
lavoro» o «esigenze abitative», la cui individuazione è rimessa al giudice che
dispone la misura, il comma 4 dell’art. 282-ter cod. proc. pen. già consente al
giudice stesso di stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di
avvicinamento, restituendo così all’applicazione della misura margini di
flessibilità.
La norma può essere tuttavia
interpretata in senso costituzionalmente adeguato, per cui il giudice non è
tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve
rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all’esito
della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e
proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave come il
divieto od obbligo di dimora, ma anche una misura più lieve , come l’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen.