Pubblicazione legale:
Ai fini della rituale
contestazione del delitto di stalking non si richiede che il capo di
imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni
singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti
persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la
descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione
temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa» (Sez. 5, n.
28623 del 27/04/2017 - dep. 2017, C., Rv. 270875 - 01), dato che il
delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, «integrato
dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma
incriminatrice, nonché al loro effettivo inserimento nella sequenza
causale che porta alla determinazione dell'evento, il quale deve essere
il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso [...], sicché
ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro
identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente
orientata alla produzione dell'evento» (Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020,
T., Rv. 279154 - 01; conf. Sez. 5, n. 7889 del 14/01/2019, P., Rv.
275381 - 01); ed è «la reiterazione degli atti considerati tipici» a
costituire «elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo
assumere ad essi un'autonoma unitaria offensività, in quanto è proprio
dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo
di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione
psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nella
disposizione di riferimento» (Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M., Rv.
278149 - 01; Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081 - 01)
Cass,Penale Ord. Sez. 7 Num. 24846 Anno 2024