Avvocato Stella Tatangelo a Isola del Liri

Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

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Denuncia di stalking: Non necessaria la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio

Scritto da: Stella Tatangelo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

Ai fini della rituale contestazione del delitto di stalking non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa» (Sez. 5, n. 28623 del 27/04/2017 - dep. 2017, C., Rv. 270875 - 01), dato che il delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, «integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché al loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso [...], sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento» (Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020, T., Rv. 279154 - 01; conf. Sez. 5, n. 7889 del 14/01/2019, P., Rv. 275381 - 01); ed è «la reiterazione degli atti considerati tipici» a costituire «elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere ad essi un'autonoma unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nella disposizione di riferimento» (Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M., Rv. 278149 - 01; Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081 - 01)

Cass,Penale Ord. Sez. 7 Num. 24846 Anno 2024


Avv. Stella Tatangelo - AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

Sono Stella Tatangelo e mi occupo di diritto di famiglia e della persona sia in sede civile che penale ; tutelo i diritti in sede amministrativa, ambientale e del lavoro, innanzi a tutte le giurisdizioni, anche Superiori (Tribunali, Corti di Appello, Tribunali per i Minorenni, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato ecc.). Da oltre trent'anni iscritta all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Consulente di C.A.V. e associata in O.d.v. per tutela di soggetti in condizioni di fragilità




Stella Tatangelo

Esperienza


Violenza

Sono consulente legale di un Centro Antiviolenza di genere . Ho difeso la parte offesa con la costituzione di parte civile nei processi di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni dolose, violenza "economica" per i casi di mancata somministrazione di alimenti , ecc.


Diritto di famiglia

Mi occupo di violenza domestica e della tutela dei diritti nella fine delle relazioni , separazioni, divorzi, affidamento di figli e diritto di visita, regolamento delle spese e del mantenimento. Con la riforma Cartabia, in caso di richieste economiche o di figli aventi diritto al mantenimento perchè minori o comunque non autonomi anche se maggiorenni, sarà necessario allegare la documentazione reddituale e finanziaria .


Separazione

Mi occupo di separazioni anche con figli sia minori che maggiorenni non indipendenti ( diritto di visita, regolamento delle spese e del mantenimento, casa, ecc.) e di tutte le questioni connesse. Nel caso di ricorso congiunto, le parti possono rinunciare a comparire davanti al Tribunale e l'udienza si svolgerà a trattazione scritta, a meno che il Giudice non ritenga di avere chiarimenti e convochi gli interessati.


Altre categorie:

Stalking e molestie, Gratuito patrocinio, Divorzio, Tutela dei minori, Diritto penale, Affidamento, Negoziazione assistita, Tutela degli anziani, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Ricorso al TAR, Cassazione, Risarcimento danni.



Referenze

Sentenza giudiziaria

Ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione consensuale i redditi dei coniugi non sono cumulabili

SENTENZA Cass. civ., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20545

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. iN CASO , QUINDI, DI SEPARAZIONE CONSENSUALE , I REDDITI DI CIASCUN CONIUGE NON SONO CUMULABILI

Titolo professionale

Aspetti operativi per il penalista telematico

Avvocato360 - 5/2024

Il campo del "tecnodiritto" e il concetto correlato di "cyberethics" sono emersi come nuove sfide e opportunità per gli avvocati nell'era digitale. L'avanzamento rapido delle tecnologie esponenziali ha trasformato la società e ha avuto un impatto su diverse professioni, inclusa quella legale. L'integrazione della tecnologia è diventata essenziale per affrontare le sfide della società moderna e la necessità di nuove competenza va letta alla luce dei doveri deontologici di competenza, aggiornamento professionale e formazione continua

Titolo professionale

Giudizio di legittimita’, vincolo del precedente e overruling

Scuola Superiore Magistratura Formazione decentrata Cassazione - 4/2024

GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’, VINCOLO DEL PRECEDENTE E OVERRULING “In ricordo di Mimmo Carcano” Il corso persegue, quale obiettivo formativo, quello di sollecitare una riflessione sulle complesse tematiche dell’overruling, che, negli ordinamenti di common law, indica il superamento di un indirizzo giurisprudenziale precedente con l’accoglimento di una nuova impostazione ermeneutica, alla quale ci si dovrà conformare.

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