Dirittodovere' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato
Scritto da: Stella Tatangelo - Pubblicato su IUSTLAB
Pubblicazione legale:
All'interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla responsabilità dei primi ex art. 316 cod. civ. si accompagna l'esercizio di comune accordo nell'attuazione del diritto dei figli minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni, per contenuti che, richiamando quelli di un munus pubblico, sono espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi. Nella descritta strumentalità di posizioni, si declina il "dirittodovere'' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato che, come denuncia la stessa adottata dizione, è esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione della prole. L'indicata posizione nei suoi plurimi contenuti: a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter cod. proc. civ. ed è, d'altra parte, abdicabile dal titolare; b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell'interessato e, pur nell'assolta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio integrativa dell'indicato munus, non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale dél minore. Si inserisce in detto contesto il diritto dei figli alla bigenitorialità cui si correla in via strumentale l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori una crescita ed una educazione serene ed adeguate e, attraverso l'affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter cod. civ.).
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All 'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore (art. 316, primo comma, cod. civ. ), la decadenza della responsabilità genitoriale e l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333 cod. civ.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza fam iliare (art. 570 cod. pen.) quando le condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. pen . sez. 6, 24/ 10/2013 n. 51488. Rv. 257392- 01).
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"Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non co/locatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc. civ., una "grave inadempienza'~ è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata".
Cass,Civile Ord. Sez. 1 Num. 6471 Anno 2020
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Stella Tatangelo
AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile