Avvocato Stella Tatangelo a Isola del Liri

Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

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Diritto￾dovere' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato

Scritto da: Stella Tatangelo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

All'interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla
responsabilità dei primi ex art. 316 cod. civ. si accompagna
l'esercizio di comune accordo nell'attuazione del diritto dei figli
minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti
moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni,
per contenuti che, richiamando quelli di un munus pubblico, sono
espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi.
Nella descritta strumentalità di posizioni, si declina il "diritto￾dovere'' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato che, come denuncia la stessa adottata dizione, è
esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il
proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura
ed educazione della prole.
L'indicata posizione nei suoi plurimi contenuti:
a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è
tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore,
su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie
condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio
dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter cod. proc. civ. ed
è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;
b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta
invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza
dell'interessato e, pur nell'assolta sua finalità di favorire la crescita
equilibrata del figlio integrativa dell'indicato munus, non è  esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale
rappresentante legale dél minore.
 Si inserisce in detto contesto il diritto dei figli alla
bigenitorialità cui si correla in via strumentale l'esercizio in comune
della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori
una crescita ed una educazione serene ed adeguate e, attraverso
l'affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con
entrambi i genitori (art. 337-ter cod. civ.).

.......

All 'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale
applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore (art.
316, primo comma, cod. civ. ), la decadenza della responsabilità
genitoriale e l'adozione di provvedimenti limitativi della
responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333
cod. civ.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli
obblighi di assistenza fam iliare (art. 570 cod. pen.) quando le
condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione
delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed
equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. pen . sez. 6,
24/ 10/2013 n. 51488. Rv. 257392- 01).

...............

"Il diritto-dovere di visita del figlio minore che
spetta al genitore non co/locatario non è suscettibile di coercizione
neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ.
trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli
obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc.
civ., una "grave inadempienza'~ è destinato a rimanere libero nel suo
esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche,
all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed
equilibrata".

Cass,Civile Ord. Sez. 1 Num. 6471 Anno 2020



Avv. Stella Tatangelo - AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

Sono Stella Tatangelo e mi occupo di diritto di famiglia e della persona sia in sede civile che penale ; tutelo i diritti in sede amministrativa, ambientale e del lavoro, innanzi a tutte le giurisdizioni, anche Superiori (Tribunali, Corti di Appello, Tribunali per i Minorenni, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato ecc.). Da oltre trent'anni iscritta all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Consulente di C.A.V. e associata in O.d.v. per tutela di soggetti in condizioni di fragilità




Stella Tatangelo

Esperienza


Diritto penale

Difendo la parte offesa nei procedimenti penali con la costituzione di parte civile, redazione della denuncia querela, richiesta di misure cautelari, ricerca delle prove, risarcimento dei danni


Stalking e molestie

Mi sono occupata di violenza domestica, stalking, violenza sessuale, bullismo, discriminazioni, grooming, reveng porn , ecc. sia in sede civile che penale


Violenza

Sono consulente legale di un Centro Antiviolenza di genere . Ho difeso la parte offesa con la costituzione di parte civile nei processi di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni dolose, violenza "economica" per i casi di mancata somministrazione di alimenti , ecc.


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Separazione, Gratuito patrocinio, Divorzio, Tutela dei minori, Affidamento, Negoziazione assistita, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Ricorso al TAR, Tutela degli anziani, Cassazione, Risarcimento danni.



Referenze

Pubblicazione legale

Denuncia di stalking: Non necessaria la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio

Pubblicato su IUSTLAB

Ai fini della rituale contestazione del delitto di stalking non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e le conseguenze per la persona offesa» (Sez. 5, n. 28623 del 27/04/2017 - dep. 2017, C., Rv. 270875 - 01), dato che il delitto di atti persecutori è un reato abituale di danno, «integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice, nonché al loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, il quale deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso [...], sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento» (Sez. 5, n. 15651 del 10/02/2020, T., Rv. 279154 - 01; conf. Sez. 5, n. 7889 del 14/01/2019, P., Rv. 275381 - 01); ed è «la reiterazione degli atti considerati tipici» a costituire «elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere ad essi un'autonoma unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte nella disposizione di riferimento» (Sez. 5, n. 3042 del 09/10/2019, M., Rv. 278149 - 01; Sez. 5, n. 54920 del 08/06/2016, G., Rv. 269081 - 01) Cass,Penale Ord. Sez. 7 Num. 24846 Anno 2024

Titolo professionale

Aspetti operativi per il penalista telematico

Avvocato360 - 5/2024

Il campo del "tecnodiritto" e il concetto correlato di "cyberethics" sono emersi come nuove sfide e opportunità per gli avvocati nell'era digitale. L'avanzamento rapido delle tecnologie esponenziali ha trasformato la società e ha avuto un impatto su diverse professioni, inclusa quella legale. L'integrazione della tecnologia è diventata essenziale per affrontare le sfide della società moderna e la necessità di nuove competenza va letta alla luce dei doveri deontologici di competenza, aggiornamento professionale e formazione continua

Pubblicazione legale

L'Ordine di protezione per vittime di violenza (allontanamento dalla casa familiare) può essere chiesto nel giudizio di separazione/divorzio

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi degli artt. 342 bis e 342 ter c.c., l’attribuzione al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736 bis c.p.c., comma 1, non esclude la vis actractiva del tribunale in composizione collegiale chiamato ad arbitrare il conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la ratio, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esige una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi. Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 29/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15482

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