Avvocato Stella Tatangelo a Isola del Liri

Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

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Diritto￾dovere' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato

Scritto da: Stella Tatangelo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

All'interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla
responsabilità dei primi ex art. 316 cod. civ. si accompagna
l'esercizio di comune accordo nell'attuazione del diritto dei figli
minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti
moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni,
per contenuti che, richiamando quelli di un munus pubblico, sono
espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi.
Nella descritta strumentalità di posizioni, si declina il "diritto￾dovere'' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato che, come denuncia la stessa adottata dizione, è
esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il
proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura
ed educazione della prole.
L'indicata posizione nei suoi plurimi contenuti:
a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è
tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore,
su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie
condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio
dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter cod. proc. civ. ed
è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;
b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta
invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza
dell'interessato e, pur nell'assolta sua finalità di favorire la crescita
equilibrata del figlio integrativa dell'indicato munus, non è  esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale
rappresentante legale dél minore.
 Si inserisce in detto contesto il diritto dei figli alla
bigenitorialità cui si correla in via strumentale l'esercizio in comune
della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori
una crescita ed una educazione serene ed adeguate e, attraverso
l'affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con
entrambi i genitori (art. 337-ter cod. civ.).

.......

All 'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale
applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore (art.
316, primo comma, cod. civ. ), la decadenza della responsabilità
genitoriale e l'adozione di provvedimenti limitativi della
responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333
cod. civ.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli
obblighi di assistenza fam iliare (art. 570 cod. pen.) quando le
condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione
delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed
equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. pen . sez. 6,
24/ 10/2013 n. 51488. Rv. 257392- 01).

...............

"Il diritto-dovere di visita del figlio minore che
spetta al genitore non co/locatario non è suscettibile di coercizione
neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ.
trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli
obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc.
civ., una "grave inadempienza'~ è destinato a rimanere libero nel suo
esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche,
all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed
equilibrata".

Cass,Civile Ord. Sez. 1 Num. 6471 Anno 2020



Avv. Stella Tatangelo - AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

Sono Stella Tatangelo e mi occupo di diritto di famiglia e della persona sia in sede civile che penale ; tutelo i diritti in sede amministrativa, ambientale e del lavoro, innanzi a tutte le giurisdizioni, anche Superiori (Tribunali, Corti di Appello, Tribunali per i Minorenni, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato ecc.). Da oltre trent'anni iscritta all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Consulente di C.A.V. e associata in O.d.v. per tutela di soggetti in condizioni di fragilità




Stella Tatangelo

Esperienza


Diritto penale

Difendo la parte offesa nei procedimenti penali con la costituzione di parte civile, redazione della denuncia querela, richiesta di misure cautelari, ricerca delle prove, risarcimento dei danni


Violenza

Sono consulente legale di un Centro Antiviolenza di genere . Ho difeso la parte offesa con la costituzione di parte civile nei processi di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni dolose, violenza "economica" per i casi di mancata somministrazione di alimenti , ecc.


Stalking e molestie

Mi sono occupata di violenza domestica, stalking, violenza sessuale, bullismo, discriminazioni, grooming, reveng porn , ecc. sia in sede civile che penale


Altre categorie:

Diritto di famiglia, Separazione, Gratuito patrocinio, Divorzio, Tutela dei minori, Affidamento, Negoziazione assistita, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Ricorso al TAR, Tutela degli anziani, Cassazione, Risarcimento danni.



Referenze

Titolo professionale

Aspetti operativi per il penalista telematico

Avvocato360 - 5/2024

Il campo del "tecnodiritto" e il concetto correlato di "cyberethics" sono emersi come nuove sfide e opportunità per gli avvocati nell'era digitale. L'avanzamento rapido delle tecnologie esponenziali ha trasformato la società e ha avuto un impatto su diverse professioni, inclusa quella legale. L'integrazione della tecnologia è diventata essenziale per affrontare le sfide della società moderna e la necessità di nuove competenza va letta alla luce dei doveri deontologici di competenza, aggiornamento professionale e formazione continua

Pubblicazione legale

Violenza sessuale: irrilevanza della durata dell’atto, ai fini della configurabilità dell’atto conta l’elemento soggettivo dell’autore

Pubblicato su IUSTLAB

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, 25 settembre – 23 ottobre 2024, n. 38881 Vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione, sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino zone erogene su persona non consenziente La natura sessuale dell'atto deriva dalla sua attitudine ad essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell'agente. Secondo la scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e in base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il seno oggettivamente esprimono, più di ogni altra parte del corpo ed in modo più naturale, diretto ed esplicito, la sessualità. Il loro volontario toccamento esprime, con rara immediatezza, la natura "sessuale" del gesto, sicché, indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto irrilevanti ai fini della sussistenza del reato), quando ciò avvenga senza il consenso di chi lo subisce o con l'inganno, viola il diritto dell'individuo di scegliere liberamente la persona con cui condividere questa parte di sé ed integra il delitto di cui all'art. 609-bis, c.p.

Pubblicazione legale

Punibile per Stalking ex art. 612 bis c.p. il mobbing nei confronti del lavoratore

Pubblicato su IUSTLAB

Secondo la Sentenza del 14 settembre 2020 (dep. 9 novembre 2020), n. 31273, Pres. Pezzullo, Est. Tudino della Corte di Cassazione “ nessuna obiezione sussiste, in astratto, alla riconduzione delle condotte di mobbing nell’alveo precettivo di cui all’art. 612 bis cod. pen. laddove quella mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti, convergenti nell’esprimere ostilità verso la vittima e preordinati a mortificare e a isolare il dipendente nell’ambiente di lavoro, elaborata dalla giurisprudenza civile come essenza del fenomeno, sia idonea a cagionare uno degli eventi delineati dalla norma incriminatrice ”. Noti fatti della cronaca di questi giorni hanno fatto riflettere sulle possibilità di tutela delle vittime di atti persecutori sul luogo di lavoro con condotte ripetute tese ad isolare , umiliare, vessare il lavoratore da parte di chi attua tali comportamenti o lo tollera, con conseguenze in termini di danno morale oltre che di danno alla salute ed alla professionalità.

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