All'interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla
responsabilità dei primi ex art. 316 cod. civ. si accompagna
l'esercizio di comune accordo nell'attuazione del diritto dei figli
minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti
moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni,
per contenuti che, richiamando quelli di un munus pubblico, sono
espressivi della realizzazione degli interessi dei minori stessi.
Nella descritta strumentalità di posizioni, si declina il "dirittodovere'' di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato che, come denuncia la stessa adottata dizione, è
esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il
proprio ruolo concorrendo con l'altro ai compiti di assistenza, cura
ed educazione della prole.
L'indicata posizione nei suoi plurimi contenuti:
a) in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è
tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell'altro genitore,
su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie
condotte dal rendere più difficoltoso o dall'impedire l'esercizio
dell'altrui diritto nei termini di cui all'art. 709-ter cod. proc. civ. ed
è, d'altra parte, abdicabile dal titolare;
b) in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta
invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza
dell'interessato e, pur nell'assolta sua finalità di favorire la crescita
equilibrata del figlio integrativa dell'indicato munus, non è esercitabile in via coattiva dall'altro genitore, in proprio o quale
rappresentante legale dél minore.
Si inserisce in detto contesto il diritto dei figli alla
bigenitorialità cui si correla in via strumentale l'esercizio in comune
della responsabilità genitoriale che è destinato a garantire ai minori
una crescita ed una educazione serene ed adeguate e, attraverso
l'affido condiviso, a mantenere rapporti equilibrati e significativi con
entrambi i genitori (art. 337-ter cod. civ.).
.......
All 'inerzia del genitore non collocatario può derivare l'eccezionale
applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore (art.
316, primo comma, cod. civ. ), la decadenza della responsabilità
genitoriale e l'adozione di provvedimenti limitativi della
responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli (artt. 330 e 333
cod. civ.), la responsabilità penale per il delitto di violazione degli
obblighi di assistenza fam iliare (art. 570 cod. pen.) quando le
condotte contestate, con il tradursi in una sostanziale dismissione
delle funzioni genitoriali, pongano seriamente in pericolo il pieno ed
equilibrato sviluppo della personalità del minore (Cass. pen . sez. 6,
24/ 10/2013 n. 51488. Rv. 257392- 01).
...............
"Il diritto-dovere di visita del figlio minore che
spetta al genitore non co/locatario non è suscettibile di coercizione
neppure nella forma indiretta di cui all'art. 614-bis cod. proc. civ.
trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli
obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell'art. 709-ter cod. proc.
civ., una "grave inadempienza'~ è destinato a rimanere libero nel suo
esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche,
all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed
equilibrata".
Cass,Civile Ord. Sez. 1 Num. 6471 Anno 2020
Sono Stella Tatangelo e mi occupo di diritto di famiglia e della persona sia in sede civile che penale ; tutelo i diritti in sede amministrativa, ambientale e del lavoro, innanzi a tutte le giurisdizioni, anche Superiori (Tribunali, Corti di Appello, Tribunali per i Minorenni, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato ecc.). Da oltre trent'anni iscritta all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Consulente di C.A.V. e associata in O.d.v. per tutela di soggetti in condizioni di fragilità
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