Gratuito patrocinio: redditi che vanno dichiarati

Scritto da: Stella Tatangelo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

QUALI SONO REDDITI RILEVANO PER ACCEDERE AL BENEFICIO?

Il limite di reddito FAMILIARE computabile ai fini dell'accesso è pari ad euro 12.838,01 , che , solo nel processo penale , è aumentato di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, cioè: le persone conviventi che compongono la famiglia anagrafica, con o senza vincolo di sangue; il coniuge o il convivente, cioè chi ha un legame stabile con chi richiede il patrocinio.


Ai fini della determinazione complessiva del reddito si deve tenere conto sia del reddito
imponibile IRPEF (che, ai sensi dell’art. 3 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 – Testo Unico delle
Imposte sui Redditi – è rappresentato dalla somma dei redditi indicati dall’art. 6 al netto degli
oneri deducibili previsti dal successivo art. 10), sia dei redditi che per legge sono esenti
dall’IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e,
quindi, delle seguenti tipologie di reddito (elenco meramente esemplificativo): pensioni sociali,
rendite INAIL, altri assegni per invalidi civili e ciechi, reddito di cittadinanza, interessi sui
conti correnti, libretti o depositi bancari o postali, interessi su BOT/BTP e altri titoli del debito
pubblico, proventi da partecipazione a fondi di investimento, redditi di capitale soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva, borse di studio universitarie
e per corsi di dottorato/post-dottorato/ specializzazione/perfezionamento, proventi da lavoro
sommerso; canoni di locazione di immobili (come reddito imponibile se sottoposti a tassazione
ordinaria o come reddito non imponibile se sottoposti a cedolare secca), assegni periodici
percepiti dal coniuge separato o divorziato, somme percepite a titolo di contributo al
mantenimento dei figli (vds. da ultimo Cass, ordinanza, n. 24378 del 30.09.2019) nonché i
proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di cinque anni o non adibiti ad
abitazione principale, i proventi da vendita di immobili situati all’estero o i redditi prodotti
all’estero, le vincite da lotterie, concorsi a premi, giochi e scommesse. Allo stato non rileva
l’indennità di accompagnamento.



Pubblicato da:


Avvocato Stella Tatangelo a Isola del Liri
Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile