Avvocato Stella Tatangelo a Isola del Liri

Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

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L'Ordine di protezione per vittime di violenza (allontanamento dalla casa familiare) può essere chiesto nel giudizio di separazione/divorzio

Scritto da: Stella Tatangelo - Pubblicato su IUSTLAB

Pubblicazione legale:

In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi degli artt. 342 bis e 342 ter c.c., l’attribuzione al tribunale in composizione monocratica, stabilita dall’art. 736 bis c.p.c., comma 1, non esclude la vis actractiva del tribunale in composizione collegiale chiamato ad arbitrare il conflitto familiare che sia stato già incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica, facente leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne tradirebbe la ratio, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge debole che esige una tutela urgente, il rischio di decisioni intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi da organi giudiziali diversi.

Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 29/05/2017, dep.22/06/2017),  n. 15482


Avv. Stella Tatangelo - AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile

Sono Stella Tatangelo e mi occupo di diritto di famiglia e della persona sia in sede civile che penale ; tutelo i diritti in sede amministrativa, ambientale e del lavoro, innanzi a tutte le giurisdizioni, anche Superiori (Tribunali, Corti di Appello, Tribunali per i Minorenni, Corte di Cassazione, TAR, Consiglio di Stato ecc.). Da oltre trent'anni iscritta all'Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Consulente di C.A.V. e associata in O.d.v. per tutela di soggetti in condizioni di fragilità




Stella Tatangelo

Esperienza


Gratuito patrocinio

Accetto incarichi in patrocinio a spese dello Stato quando ricorrono i requisiti reddituali (reddito familiare inferiore ad €11.746,68 , eccettuato quello della persona in conflitto di interessi, e, nel solo processo penale, aumentato di 1000 euro per ogni familiare a carico ) e di merito (non aver conseguito condanne definitive per determinati reati. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per poter accedere al gratuito patrocinio, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito, come il reddito di cittadinanza.


Violenza

Sono consulente legale di un Centro Antiviolenza di genere . Ho difeso la parte offesa con la costituzione di parte civile nei processi di violenza sessuale, maltrattamenti, lesioni dolose, violenza "economica" per i casi di mancata somministrazione di alimenti , ecc.


Diritto di famiglia

Mi occupo di violenza domestica e della tutela dei diritti nella fine delle relazioni , separazioni, divorzi, affidamento di figli e diritto di visita, regolamento delle spese e del mantenimento. Con la riforma Cartabia, in caso di richieste economiche o di figli aventi diritto al mantenimento perchè minori o comunque non autonomi anche se maggiorenni, sarà necessario allegare la documentazione reddituale e finanziaria .


Altre categorie:

Separazione, Stalking e molestie, Divorzio, Tutela dei minori, Diritto penale, Affidamento, Negoziazione assistita, Reati contro il patrimonio, Discriminazione, Ricorso al TAR, Tutela degli anziani, Cassazione, Risarcimento danni.



Referenze

Pubblicazione legale

Gratuito patrocinio: redditi che vanno dichiarati

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QUALI SONO REDDITI RILEVANO PER ACCEDERE AL BENEFICIO? Il limite di reddito FAMILIARE computabile ai fini dell'accesso è pari ad euro 12.838,01 , che , solo nel processo penale , è aumentato di €1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi, cioè: le persone conviventi che compongono la famiglia anagrafica, con o senza vincolo di sangue; il coniuge o il convivente, cioè chi ha un legame stabile con chi richiede il patrocinio. Ai fini della determinazione complessiva del reddito si deve tenere conto sia del reddito imponibile IRPEF (che, ai sensi dell’art. 3 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 – Testo Unico delle Imposte sui Redditi – è rappresentato dalla somma dei redditi indicati dall’art. 6 al netto degli oneri deducibili previsti dal successivo art. 10), sia dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva e, quindi, delle seguenti tipologie di reddito (elenco meramente esemplificativo): pensioni sociali, rendite INAIL, altri assegni per invalidi civili e ciechi, reddito di cittadinanza, interessi sui conti correnti, libretti o depositi bancari o postali, interessi su BOT/BTP e altri titoli del debito pubblico, proventi da partecipazione a fondi di investimento, redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva, borse di studio universitarie e per corsi di dottorato/post-dottorato/ specializzazione/perfezionamento, proventi da lavoro sommerso; canoni di locazione di immobili (come reddito imponibile se sottoposti a tassazione ordinaria o come reddito non imponibile se sottoposti a cedolare secca), assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, somme percepite a titolo di contributo al mantenimento dei figli (vds. da ultimo Cass, ordinanza, n. 24378 del 30.09.2019) nonché i proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di cinque anni o non adibiti ad abitazione principale, i proventi da vendita di immobili situati all’estero o i redditi prodotti all’estero, le vincite da lotterie, concorsi a premi, giochi e scommesse. Allo stato non rileva l’indennità di accompagnamento.

Pubblicazione legale

Ai fini del gratuito patrocinio rilevano i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare

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Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel reddito comples￾sivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere com￾putato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 2012, Indiveri,, Rv. 253643).

Sentenza giudiziaria

Ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione consensuale i redditi dei coniugi non sono cumulabili

SENTENZA Cass. civ., Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20545

Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. iN CASO , QUINDI, DI SEPARAZIONE CONSENSUALE , I REDDITI DI CIASCUN CONIUGE NON SONO CUMULABILI

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