Pubblicazione legale:
In tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari, ai sensi
degli artt. 342 bis e 342 ter c.c., l’attribuzione al tribunale in
composizione monocratica, stabilita dall’art. 736 bis c.p.c., comma 1,
non esclude la vis actractiva del tribunale in composizione collegiale
chiamato ad arbitrare il conflitto familiare che sia stato già
incardinato avanti ad esso, atteso che una diversa opzione ermeneutica,
facente leva sul solo tenore letterale delle citate disposizioni, ne
tradirebbe la ratio, che è quella di attuare, nei limiti previsti, la
concentrazione delle tutele ed evitare, a garanzia del preminente
interesse del minore che sia incolpevolmente coinvolto, o del coniuge
debole che esige una tutela urgente, il rischio di decisioni
intempestive o contrastanti ed incompatibili con gli accertamenti resi
da organi giudiziali diversi.
Cassazione civile, sez. I, 22/06/2017, (ud. 29/05/2017, dep.22/06/2017), n. 15482