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Mantenimento del figlio maggiorenne

Scritto da: Stella Tatangelo - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli, in considerazione dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, costituisce principio indiscusso del nostro ordinamento: tale obbligo perdura anche dopo il raggiungimento della maggiore età fino all'indipendenza economica del figlio che non abbia un atteggiamento di inerzia, ovvero di rifiuto ingiustificato nel conseguire un sufficiente grado di autonomia, confacente alla formazione ottenuta ed alle proprie aspirazioni, compatibili con le condizioni economiche della famiglia.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Sez. I, 14/8/2020 n. 17183 , ha precisato i diritti ed obblighi tra genitori e figli , richiamando l'autoresponsabilità come frutto di un percorso educativo. Il diritto al mantenimento viene meno quando si raggiunge la capacità lavorativa e di agire in generale,  ossia con la maggiore età quando si acquista la libertà di autodeterminarsi, la possibilità di automantenersi e si è personalmente responsabili delle proprie scelte. Il diritto del maggiorenne ad essere mantenuto persiste per il compimento degli studi, ma cessa in caso di matrimonio del figlio o di instaurazione di una mera convivenza o formazione di un autonomo nucleo familiare, come conferma di maturità affettiva e personale del figlio.

Bisogna distinguere in base a quei principi di diritto riaffermati da ultimo dalla Suprema Corte in Cass N. 38366/2021 del 03/12/2021:


"In materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i
presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di
accertamento da parte del giudice del merito e di cui è gravato il genitore che
si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare
in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età via via più elevata
dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri
presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento; dall'effettivo
raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e
dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del
lavoro".... " Là dove il figlio, che abbia ampiamente superato la maggiore età, non abbia
reperito, spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro,
una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo
economicamente autosufficiente, non è l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del
genitore destinato a soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa alla cui realizzazione ogni
giovane adulto deve aspirare, ma altri strumenti di ausilio che, ormai di dimensione sociale,
restino finalizzati a dare sostegno al reddito, fermo l'obbligo alimentare da azionarsi
nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo
bisognoso
".

Al fine del riconoscimento al diritto di mantenimento, rileva , soprattutto, oltre che l'età e/o la fragilità psico-fisica del figlio, secondo quanto affermato da Cass. Civ., Sez. I, Ord., 15 dicembre 2021, n. 40283 , che ripercorre l'obbligo dei genitori:

Deve premettersi che, come è noto, l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei
figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa, ipso facto, con il
raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il
genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova
che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di
un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato
dello stesso (Cass. 26 settembre 2011, n. 19589; allo stesso modo, nel senso che l'obbligo di
mantenimento non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da
parte del figlio, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha
raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per
potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua
colpa o per sua scelta, cfr. ad es.: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n.
1830; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei
figli maggiorenni non autosufficienti deve essere poi fondata su di un accertamento di fatto
che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza
professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa
nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento
della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5 marzo 2018, n. 5088; Cass. 22
giugno 2016, n. 12952).

“.Nel caso in esame, “il figlio della coppia, privo di redditi, al momento della pronuncia della
sentenza aveva 35 anni ed era ancora iscritto all'università, benché fosse quasi quattro anni
fuori corso, aveva una spiegazione documentata in giudizio attraverso certificati che davano
conto di un ritardo nell'apprendimento correlato a problemi insorti al momento della
nascita: problemi che avevano condizionato il percorso scolastico di F. , il quale si era
infatti diplomato all'età di 24 anni, e dei quali il padre era pienamente edotto (almeno fino
al momento della separazione). Ha aggiunto la nominata Corte: "Pertanto, l'attuale
condizione di F. non appare riconducibile ad una indolenza del medesimo, o al rifiuto di
svolgere una prestazione lavorativa, quanto alla patologia perinatale che ha reso e rende
difficoltoso ciò che per altre persone non lo è, sì che permane l'obbligo di mantenimento del
figlio".

Inoltre, nel caso in cui il figlio maggiorenne abbia diritto al reddito di cittadinanza, nel senso che lo percepisce o si trovi nelle condizioni per ottenerlo, il genitore non sarà obbligato al mantenimento, integrando il beneficio statale l’autosufficienza economica. Ordinanza n. 38366/2021 della Cassazione



Pubblicato da:


Stella Tatangelo

AVVOCATO Divorzi, separazioni, mantenimento figli e tutela in sede penale e civile