Pubblicazione legale:
Corte di Cassazione, Sezione III Penale, 25 settembre – 23 ottobre 2024, n. 38881
Vanno considerati atti sessuali quelli che siano idonei a
compromettere la libera determinazione della sessualità della persona o ad
invadere la sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione,
sostituzione ingannevole di persona, abuso di inferiorità fisica o psichica, in
essi potendosi ricomprendere anche quelli insidiosi e rapidi, che riguardino
zone erogene su persona non consenziente
La natura sessuale dell'atto deriva dalla sua attitudine ad
essere oggettivamente valutato, secondo canoni scientifici e culturali, come
erotico, idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo,
a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell'agente. Secondo la
scienza non solo medica, ma anche psicologica, antropologica e sociologica e in
base al comune sentire, i genitali, i glutei ed il seno oggettivamente
esprimono, più di ogni altra parte del corpo ed in modo più naturale, diretto
ed esplicito, la sessualità. Il loro volontario toccamento esprime, con rara
immediatezza, la natura "sessuale" del gesto, sicché,
indipendentemente dalle intenzioni del suo autore (del tutto irrilevanti ai
fini della sussistenza del reato), quando ciò avvenga senza il consenso di chi
lo subisce o con l'inganno, viola il diritto dell'individuo di scegliere
liberamente la persona con cui condividere questa parte di sé ed integra il
delitto di cui all'art. 609-bis, c.p.