Pubblicazione legale:
La Costituzione Italiana, all’art. 24 definisce la “difesa” come un “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” che deve essere assicurato “ai non abbienti, con appositi istituti, mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.
Il legislatore italiano, nel recepire in via operativa il principio costituzionale sopra enunciato, ha emanato il d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, il quale disciplina il c.d. patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto “gratuito patrocinio”, un utile strumento che assicura la difesa in giudizio in favore del cittadino non abbiente in tutte le principali giurisdizioni (e dunque nel processo penale, nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione).
Fonte: Studio Legale Messina & Partners - leggi l'articolo