Sentenza giudiziaria:
Cassazione, sezione 2° penale, sentenza 2609/2024 in tema di delitto ex art.512 bis c.p. - annullamento per difetto del fumus.
"Va ricordato che ai fini dell'integrazione del delitto di intestazione fittizia di beni con riferimento alla costituzione di una nuova attività d'impresa esercitata In forma societaria, è necessaria la duplice dimostrazione della riconducibilità al soggetto interessato a non far apparire la sua titolarità delle risorse destinate ai conferimenti nel costituendo patrimonio sociale e del perseguimento dello scopo di eludere, in tal guisa, l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali"