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Affidamento del minore e l'alienazione parentale nelle valutazioni del Giudice

Scritto da: Tiziana Laurettini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

La PAS, il cui acronimo sta per Parental Alienation Syndrome”, ovvero la sindrome da alienazione parentale, è sempre più oggetto di attenzione da parte della più recente giurisprudenza.                         

Detta sindrome si identifica con il comportamento assunto dal genitore affidatario volto a determinare nei figli sentimenti di odio e di rifiuto nei confronti dell’altro genitore;                                                                                                                                                         è ciò che potrebbe definirsi come un vero e proprio lavaggio del cervello i cui effetti non possono che essere nocivi per la serenità dei minori e nell’equilibrio dei rapporti familiari.

 In genere l’obiettivo del genitore “alientante” risiede nel danneggiare il genitore “alienato” strumentalizzando il rapporto con i figli, ad esempio esercitando condotte ostruzionistiche volte ad impedire tale rapporto ed a renderlo più difficoltoso tramite l’uso di espressioni offensive e denigratorie, o esibizione di disprezzo nei confronti dell’altro genitore, fino a far percepire ai figli una realtà non vera, anzi, distorta.

E’ chiaro che alla base di tali condotte vi è una separazione certamente conflittuale, le cui conseguenze peggiori si riversano sui figli e sul genitore alienato, il quale viene allontanato se non addirittura rifiutato.

Su questa tematica si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, con sentenza dell’8 aprile 2016 n.6919. La Cassazione dispone che nell’affidamento dei figli minori, nella valutazione dei requisiti di idoneità genitoriale, rileva, tra gli altri, la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del DIRITTO DEL FIGLIO ALLA BIGENITORIALITA’ ed alla crescita equilibrata e serena.          Pertanto, qualora un genitore rimproveri comportamenti dell’altro genitore (affidatario o collocatario) di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, configurabili, perciò, come sindrome di alienazione parentale, il giudice dovrà accertare la veridicità di tali comportamenti ai fini dell’eventuale modifica delle modalità di affidamento.                                                                 

 Come accerta il giudice comportamenti di questo tipo?                                                                 

Oltre a valutare la condotta dei genitori, nonché, come anticipato, i requisiti di idoneità genitoriale, dovrà tener conto anche dei sentimenti e delle condizioni del minore oltre che della complessiva situazione familiare.                                                                                                                             Ovviamente il giudice potrà individuare i casi di alienazione parentale mediante l’ausilio di psicologi e assistenti sociali i quali ascolteranno il minore al fine di definire i sentimenti provati nei confronti del genitore.

In merito ad un caso di alienazione parentale, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 2044 del 18.10.2017, in fase di divorzio e di decisione sull’affidamento del figlio tredicenne, accertava che il minore provava un sentimento di ingiustificato rifiuto nei confronti della madre, perché condizionato dal padre.                                                                                                                                                    Il Giudice accertava nel minore un distacco sia fisico che emotivo, evidente dai sentimenti di rabbia e ostilità manifestati, non solo nei confronti della madre ma anche nei confronti della famiglia della stessa. L’atteggiamento manifestato dal minore, era il risultato, così come emergeva dalla relazione del consulente tecnico, di una manipolazione del padre e della famiglia paterna con il quale il minore viveva da qualche anno.                         Il ruolo, tra l’altro fondamentale per un minore, della madre veniva quotidianamente sminuito e screditato dal padre, creandosi un rapporto di simbiosi tra padre e figlio, il cui risultato è stato l’emarginazione della madre.

Alla luce di quanto riscontrato, come ha giudicato il Giudice di merito la condotta del padre? Quali sono le conseguenze cui si va incontro dinanzi ad un caso di alienazione parentale?

Secondo il Tribunale di Cosenza, in merito al caso cui è stato chiamato a definire le modalità di affidamento del figlio minore, il padre perdeva l’idoneità genitoriale, perché lo stesso ha leso il diritto del figlio alla bigenitorialità non avendo mostrato la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, requisito necessario, come disposto dalla Cassazione, per accertare l’idoneità genitoriale.

E’ chiaro che nelle valutazioni del giudice rientra anche la condotta del genitore alienato, il quale, al fine di far riaffiorare i sentimenti di affetto del figlio, e di riconquistare la sua fiducia, non può mostrare un atteggiamento di chiusura e di passività nei confronti del minore, ma al contrario, deve adottare un comportamento attivo volto a riequilibrare il loro rapporto.

E’ evidente il disagio psicologico che una situazione del genere può determinare nel minore.

Come nel caso riportato, esclusa l’idoneità genitoriale del padre a chi viene affidato il minore?

Nel caso di Cosenza il Tribunale ha escluso l’affidamento esclusivo della madre perché non ritenuta capace di assumersi le responsabilità genitoriali, in ragione di quanto riscontrato dal consulente tecnico e dall’oggettiva situazione del rapporto con il figlio.                                            

Una “convivenza forzata” avrebbe, al contrario, potuto aggravare tale rapporto.

Quando, come in questo caso, i genitori non sono in grado di garantire e preservare l’equilibrio psichico del minore, il giudice non può che escludere l’affidamento condiviso ed optare per l’affidamento del minore a terzi, ovvero persone affettivamente vicine al minore in grado di assumere le responsabilità derivanti dall’affidamento e di mostrare un atteggiamento di terzietà e “distanza” rispetto alle due figure genitoriali.

Per ultimo, vi è la possibilità, qualora non si riesca ad individuare persone terze in grado di garantire un ambiente sereno per l’equilibrio psichico del minore e di adempiere a doveri emergenti dall’affidamento , di ricorrere all’affidamento ai Servizi Sociali, fermo restando il diritto di visita e l’obbligo di mantenimento di entrambi i genitori. 



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Tiziana Laurettini

Avvocato a Siracusa