IUSTLAB

Fino a quando un genitore deve mantenere il figlio?

Scritto da: Tiziana Laurettini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Tra i doveri dei genitori: Obblio di mantenimento dei figli.

Bella questa domanda e chissà quante volte l’avrete sentita. Tante da farla apparire una semi-banalità. In realtà la frase è solo la punta di un iceberg ed ha tanto da svelare.

In questo articolo andrò ad attenzionare proprio di questo “mondo sommerso” ed anche di come si orientano ormai i giudici sull’obbligo per i genitori separati di mantenere i figli over 18 e ti renderai conto di alcune sostanziali differenze. Si perché non c’è un’unica regola da applicare sempre e comunque a tutti i casi.

Situazioni diverse richiedono scelte diverse per rendere concreto quello che è scritto sui testi di legge.

Quello che è certo e risaputo è che si è innalzata l’età in cui i giovani entrano nel mondo del lavoro. E ciò è causato ovvero molto spesso accompagnato, da una situazione di benessere del genitore.

Entrambi i fattori contribuiscono a complicare la tematica in materia di mantenimento dei figli.

E’ bene precisare, innanzitutto, che il mantenimento dei figli rappresenta un diritto costituzionalmente garantito. Recita, infatti, l’art. 30 della Costituzione: “E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli (…)”.
Tale principio viene ribadito dal codice civile all’art. 147, il quale statuendo in merito ai diritti e doveri nascenti dal matrimonio, dispone in capo ad entrambi i coniugi il predetto obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere i figli rispettando, nell’adempimento di tali doveri, le inclinazioni e le aspirazioni degli stessi.

Con l’introduzione dell’art. 315 bis c.c. (con la L. 219/2012) tali obblighi sono stati esplicitamente rivolti sia ai figli nati nel matrimonio che ai figli nati al di fuori di esso, non specificando se minorenne o maggiorenne.

ATTENZIONE!!

Non che prima NON SUSSISTESSE per i genitori non sposati l’obbligo di mantenere i figli. Fortunatamente appunto la Costituzione l’ha fatta da padrone e quindi comunque la norma era uguale per i figli. TUTTI!

Solo che sono dovuti passare più di 70 anni dalla promulgazione della costituzione per avere una norma che chiaramente abolisse gli ultimi strascichi di una vergognosa terminologia tecnica che riportava ad una formale ed astratta differenza tra figli legittimi e figli naturali. Sto parlando del D.Lgs 154 del 2013..

Nel rapporto tra genitori e figli, infatti, la distanza tra figli legittimi e
naturali è stata definitivamente annullata dalla sopra citata Legge n. 219 del 10 dicembre 2012, la quale ha stabilito che «
tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico» parificando i figli nati da una relazione matrimoniale da quelli nati da una coppia di fatto.

Nel caso pertanto della rottura del rapporto di convivenza, se la coppia
genitoriale non raggiunge un accordo sulle questioni relative ai figli minori, ciascun genitore può fare istanza al Tribunale affinché si definiscano le modalità di assolvimento dell’obbligo di mantenimento.

Superata tale premessa, obbligatoria per comprendere il “peso” della questione, ti chiederai:

Cosa si intende per mantenimento? Fin quando permane quest’obbligo in capo ai genitori?

Ebbene è facile comprendere che il mantenimento dei figli consiste nell’obbligo di prestare loro i mezzi necessari per soddisfare i bisogni essenziali, come vitto, alloggio, studio, e di far fronte ad ogni ulteriore spesa necessaria (spese mediche, abbigliamento, sport) pur tenendo conto del tenore di vita tenuto dalla famiglia e delle esigenze nascenti dal fatto di crescere in una società moderna.

Ahi ahi..Il “mestiere” di genitore: tra i più difficili da svolgere…

Si pensi al fatto che se ci sono figli, bisogna SEMPRE onorare tale ruolo di genitori, siano essi sposati o conviventi di fatto, separati o divorziati.

Esistono limiti?

Ti dico, sin da ora, che non è prestabilito un limite di età oltre il quale viene meno l’obbligo di mantenimento in capo al genitore ma ovviamente bisogna fare prima alcune considerazioni al fine di comprendere fin quando  permane l’obbligo successivamente al raggiungimento della maggiore età.

1.    I genitori sono tenuti a mantenere i figli fin quando iniziano a svolgere attività lavorativa tale da permettere loro l’indipendenza economica.

2.    I genitori possono liberarsi dall’obbligo di mantenere i figli quando provano che il mancato svolgimento di un lavoro che determini una loro indipendenza economica è dovuto a colpevole inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del posto di lavoro.

3.    Non bisogna però sottovalutare che non basta che i figli maggiorenni siano dotati di capacità lavorativa e capaci di produrre reddito per far cessare l’obbligo di mantenimento.

OCCORRE UN’INDIPENDENZA ECONOMICA REALE.

I genitori, pertanto, sono obbligati a mantenere i figli:

·         Minorenni;

·         Maggiorenni non economicamente indipendenti;

·         Maggiorenni affetti da grave handicap.

Quando può dirsi economicamente autosufficiente il figlio maggiorenne?

Il figlio può dirsi economicamente indipendente quando è in grado, senza il sostegno dei genitori, di soddisfare i propri bisogni di vita quotidiana alla luce delle esigenze della società contemporanea.

Vero è che al giorno d’oggi raggiungere un’indipendenza in tal senso risulta particolarmente difficoltoso e questo è di certo un pensiero condiviso dalla collettività che fa di questo argomento oggetto di riflessione.

Non sempre, perciò, l’eventuale attività lavorativa svolta consente di non “chiedere aiuto” ai genitori.

Pensiamo alle varie ipotesi che si possono verificare:

·         Figlio maggiorenne svolge attività lavorativa ma nel frattempo deve completare un percorso formativo;

·         Svolge attività lavorativa saltuaria non sufficiente a sostenere le spese necessarie e ad ottenere una propria autonomia;

·         Frequenta un corso universitario;

·         Lavora come apprendista o consegue una borsa di studio correlata ad un dottorato di ricerca.

Casi questi in cui, data la temporaneità dell’occupazione, non può considerarsi raggiunta l’indipendenza economica.

E se i genitori sono separati?

Il principio di bigenitorialità, più volte ribadito in tema di affidamento condiviso, comporta l’imposizione ai genitori di continuare a contribuire ENTRAMBI al mantenimento dei propri figli, anche dopo la cessazione degli effetti del matrimonio.

Le modalità di mantenimento possono variare: dall’assegno che il genitore economicamente più forte deve corrispondere all’altro, fino al mantenimento in forma diretta che consiste nel ripartire tra i genitori, anche in misura diversa tra loro, determinati capitoli di spesa.

Ad esempio un genitore potrebbe provvedere alle spese relative all’abitazione, alle spese mediche e scolastiche e l’altro alle spese per attività sportive, extrascolastiche, abbigliamento, vacanze ecc.

Dal momento in cui i figli raggiungono la maggiore età, è possibile che, qualora le modalità di mantenimento prevedono la corresponsione di un assegno, il giudice autorizzi che questo venga corrisposto direttamente agli stessi (pur sempre valutando le circostanze che richiedono tale sostegno economico).

Come promesso adesso espongo i casi concreti che voglio portarti ad esempio.

I CASI.

Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito a questioni attinenti il mantenimento di figli maggiorenni.

·         Il primo caso riguarda la vicenda dell’assegno di mantenimento corrisposto dal padre al figlio di 24 anni.

Il Tribunale, su istanza del padre, aveva ridotto l’assegno rispetto alla somma originariamente stabilita dal Tribunale per i Minorenni e pertanto, il figlio e la madre appellavano tale decisione.

Il padre sosteneva la colpevole inerzia del figlio in quanto lo stesso, studente universitario, rifiutava il posto nell’azienda del padre a causa  del rapporto conflittuale che aveva con il genitore.

La Cassazione, a conferma di quanto deciso dai giudici della Corte d’Appello, non riteneva sussistente la colpevole inerzia del giovane sostenuta dal padre, ritenendo che in questo caso non si trattava di “una vera e propria occasione di lavoro rifiutata” ma di questioni riguardanti il rapporto (conflittuale) tra padre e figlio. Nello specifico poi il rapporto genitoriale era caratterizzato da una rilevante differenza di età (70) determinante molte delle incomprensioni.

 

Secondo la Cassazione, l’inserimento di un figlio, ancora in giovane età e studente universitario, in un’azienda il cui titolare è lo stesso genitore con cui il giovane si trova in conflitto, e che non comporta uno stabile inserimento lavorativo, non rappresenta un’occasione lavorativa vera e propria ma una “fase della dialettica genitore-figlio” (Cass.. IV civ. , ord. N. 30540/2017).

·          La Cassazione invece segue un orientamento opposto in merito al secondo caso

Con ordinanza n. 22314/2017 i giudici revocano l’obbligo di mantenimento posto a carico di un padre nei confronti della figlia 35enne, la quale dopo il raggiungimento della maggiore età non si era mai realmente attivata per trovare un lavoro né vi era alcuna circostanza che giustificasse tale inerzia, quale ad esempio una patologia o un handicap che riducesse la sua capacità lavorativa.

Questi casi colgono appieno il fulcro della tematica trattata.

Da un lato la permanenza dell’obbligo di mantenimento in capo al genitore per il figlio impegnato negli studi universitari “costretto” a rifiutare un posto a causa del rapporto conflittuale con lo stesso genitore; dall’altro la revoca di tale obbligo nei confronti della figlia maggiorenne che non si è mai adoperata affinchè potesse raggiungere una indipendenza economica e che era appunto manifestato la cosiddetta “inerzia” che poi null’altro è che chiara e manifesta mancanza di volontà a cercare un lavoro.

 



Pubblicato da:


Tiziana Laurettini

Avvocato a Siracusa