Pubblicazione legale:
Tra i doveri dei genitori: Obblio di mantenimento dei
figli.
Bella questa domanda e chissà quante volte l’avrete
sentita. Tante da farla apparire una semi-banalità. In realtà la frase è solo
la punta di un iceberg ed ha tanto da svelare.
In questo articolo andrò ad attenzionare proprio di
questo “mondo sommerso” ed anche di come si orientano ormai i giudici
sull’obbligo per i genitori separati di mantenere i figli over 18 e ti renderai
conto di alcune sostanziali differenze. Si perché non c’è un’unica regola da
applicare sempre e comunque a tutti i casi.
Situazioni diverse richiedono scelte diverse per
rendere concreto quello che è scritto sui testi di legge.
Quello che è certo e risaputo è che si è innalzata
l’età in cui i giovani entrano nel mondo del lavoro. E ciò è causato ovvero
molto spesso accompagnato, da una situazione di benessere del genitore.
Entrambi i fattori contribuiscono a
complicare la tematica in materia di mantenimento dei figli.
E’ bene precisare, innanzitutto, che il mantenimento
dei figli rappresenta un diritto costituzionalmente garantito. Recita, infatti,
l’art. 30 della Costituzione: “E` dovere e diritto dei genitori mantenere,
istruire ed educare i figli (…)”.
Tale principio viene ribadito dal codice civile all’art. 147, il quale
statuendo in merito ai diritti e doveri nascenti dal matrimonio, dispone in
capo ad entrambi i coniugi il predetto obbligo di mantenere, istruire, educare
ed assistere i figli rispettando, nell’adempimento di tali doveri, le
inclinazioni e le aspirazioni degli stessi.
Con l’introduzione dell’art. 315 bis c.c. (con la L.
219/2012) tali obblighi sono stati esplicitamente rivolti
sia ai figli nati nel matrimonio che ai figli nati al di fuori di esso, non specificando
se minorenne o maggiorenne.
ATTENZIONE!!
Non che prima NON SUSSISTESSE per i genitori non
sposati l’obbligo di mantenere i figli. Fortunatamente appunto la Costituzione
l’ha fatta da padrone e quindi comunque la norma era uguale per i figli. TUTTI!
Solo che sono dovuti passare più di 70 anni dalla
promulgazione della costituzione per avere una norma che chiaramente abolisse
gli ultimi strascichi di una vergognosa terminologia tecnica che riportava ad
una formale ed astratta differenza tra figli legittimi e figli naturali. Sto
parlando del D.Lgs 154 del 2013..
Nel rapporto tra genitori e figli, infatti, la
distanza tra figli legittimi e
naturali è stata definitivamente annullata dalla sopra citata Legge n. 219 del
10 dicembre 2012, la quale ha stabilito che «tutti i
figli hanno lo stesso stato giuridico» parificando i figli nati da una relazione
matrimoniale da quelli nati da una coppia di fatto.
Nel caso pertanto della rottura del rapporto di
convivenza, se la coppia
genitoriale non raggiunge un accordo sulle questioni relative ai figli minori,
ciascun genitore può fare istanza al Tribunale affinché si definiscano le
modalità di assolvimento dell’obbligo di mantenimento.
Superata tale premessa, obbligatoria per comprendere
il “peso” della questione, ti chiederai:
Cosa si
intende per mantenimento? Fin quando permane quest’obbligo in capo ai genitori?
Ebbene è facile comprendere che il mantenimento dei
figli consiste nell’obbligo di prestare loro i mezzi necessari per soddisfare i
bisogni essenziali, come vitto, alloggio, studio, e di far fronte ad ogni
ulteriore spesa necessaria (spese mediche, abbigliamento, sport) pur tenendo
conto del tenore di vita tenuto dalla famiglia e delle esigenze nascenti dal
fatto di crescere in una società moderna.
Ahi ahi..Il “mestiere” di
genitore: tra i più difficili da svolgere…
Si pensi al fatto che se ci sono figli, bisogna SEMPRE
onorare tale ruolo di genitori, siano essi sposati o conviventi di fatto,
separati o divorziati.
Esistono limiti?
Ti dico, sin da ora, che non è prestabilito un limite
di età oltre il quale viene meno l’obbligo di mantenimento in capo al genitore
ma ovviamente bisogna fare prima alcune considerazioni al fine di comprendere
fin quando permane l’obbligo successivamente al raggiungimento della
maggiore età.
1. I genitori
sono tenuti a mantenere i figli fin quando iniziano a svolgere attività
lavorativa tale da permettere loro l’indipendenza economica.
2.
I genitori possono liberarsi dall’obbligo di mantenere
i figli quando provano che il mancato svolgimento di
un lavoro che determini una loro indipendenza economica è dovuto a colpevole
inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato del posto di lavoro.
3. Non bisogna
però sottovalutare che non basta che i figli maggiorenni siano dotati di
capacità lavorativa e capaci di produrre reddito per far cessare l’obbligo di
mantenimento.
OCCORRE
UN’INDIPENDENZA ECONOMICA REALE.
I genitori, pertanto, sono obbligati a mantenere i
figli:
·
Minorenni;
·
Maggiorenni non economicamente indipendenti;
·
Maggiorenni affetti da grave handicap.
Quando può dirsi economicamente autosufficiente il
figlio maggiorenne?
Il figlio può dirsi economicamente indipendente quando
è in grado, senza il sostegno dei genitori, di soddisfare i propri bisogni di
vita quotidiana alla luce delle esigenze della società contemporanea.
Vero è che
al giorno d’oggi raggiungere un’indipendenza in tal senso risulta
particolarmente difficoltoso e questo è di certo un pensiero condiviso dalla
collettività che fa di questo argomento oggetto di riflessione.
Non sempre, perciò, l’eventuale attività lavorativa
svolta consente di non “chiedere aiuto” ai genitori.
Pensiamo alle varie ipotesi che si possono verificare:
·
Figlio maggiorenne svolge attività lavorativa ma nel
frattempo deve completare un percorso formativo;
·
Svolge attività lavorativa saltuaria non sufficiente a
sostenere le spese necessarie e ad ottenere una propria autonomia;
·
Frequenta un corso universitario;
·
Lavora come apprendista o consegue una borsa di studio
correlata ad un dottorato di ricerca.
Casi questi in cui, data la temporaneità
dell’occupazione, non può considerarsi raggiunta l’indipendenza economica.
E se i
genitori sono separati?
Il principio di bigenitorialità, più volte ribadito in
tema di affidamento condiviso, comporta l’imposizione ai genitori di continuare
a contribuire ENTRAMBI al mantenimento dei propri figli, anche dopo la
cessazione degli effetti del matrimonio.
Le modalità di mantenimento possono variare:
dall’assegno che il genitore economicamente più forte deve corrispondere
all’altro, fino al mantenimento in forma diretta che consiste nel ripartire tra
i genitori, anche in misura diversa tra loro, determinati capitoli di spesa.
Ad esempio un genitore potrebbe provvedere alle spese
relative all’abitazione, alle spese mediche e scolastiche e l’altro alle spese
per attività sportive, extrascolastiche, abbigliamento, vacanze ecc.
Dal momento in cui i figli raggiungono la maggiore
età, è possibile che, qualora le modalità di mantenimento prevedono la
corresponsione di un assegno, il giudice autorizzi che questo venga corrisposto
direttamente agli stessi (pur sempre valutando le circostanze che richiedono
tale sostegno economico).
Come promesso adesso espongo i casi concreti che
voglio portarti ad esempio.
I CASI.
Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata in
merito a questioni attinenti il mantenimento di figli maggiorenni.
·
Il primo caso riguarda la vicenda dell’assegno di
mantenimento corrisposto dal padre al figlio di 24 anni.
Il Tribunale, su istanza del padre, aveva ridotto
l’assegno rispetto alla somma originariamente stabilita dal Tribunale per i
Minorenni e pertanto, il figlio e la madre appellavano tale decisione.
Il padre sosteneva la colpevole inerzia del figlio in
quanto lo stesso, studente universitario, rifiutava il posto nell’azienda del
padre a causa del rapporto conflittuale che aveva con il genitore.
La Cassazione, a conferma di quanto deciso dai giudici
della Corte d’Appello, non riteneva sussistente la colpevole inerzia del
giovane sostenuta dal padre, ritenendo che in questo caso non si trattava di
“una vera e propria occasione di lavoro rifiutata” ma di questioni riguardanti
il rapporto (conflittuale) tra padre
e figlio. Nello specifico poi il rapporto genitoriale era caratterizzato da una
rilevante differenza di età (70) determinante molte delle incomprensioni.
Secondo la Cassazione, l’inserimento di un figlio,
ancora in giovane età e studente universitario, in un’azienda il cui titolare è
lo stesso genitore con cui il giovane si trova in conflitto, e che non comporta
uno stabile inserimento lavorativo, non rappresenta un’occasione lavorativa
vera e propria ma una “fase della dialettica genitore-figlio” (Cass.. IV
civ. , ord. N. 30540/2017).
·
La Cassazione invece segue un orientamento
opposto in merito al secondo caso
Con ordinanza n. 22314/2017 i giudici revocano
l’obbligo di mantenimento posto a carico di un padre nei confronti della figlia
35enne, la quale dopo il raggiungimento della maggiore età non si era mai
realmente attivata per trovare un lavoro né vi era alcuna circostanza che
giustificasse tale inerzia, quale ad esempio una patologia o un handicap che
riducesse la sua capacità lavorativa.
Questi casi colgono appieno il fulcro della tematica trattata.
Da un lato la permanenza dell’obbligo di mantenimento
in capo al genitore per il figlio impegnato negli studi universitari
“costretto” a rifiutare un posto a causa del rapporto conflittuale con lo
stesso genitore; dall’altro la revoca di tale obbligo nei confronti della
figlia maggiorenne che non si è mai adoperata affinchè potesse raggiungere una
indipendenza economica e che era appunto manifestato la cosiddetta “inerzia”
che poi null’altro è che chiara e manifesta mancanza di volontà a cercare un
lavoro.
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
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