IUSTLAB

Negoziazione assistita? Si grazie!!

Scritto da: Tiziana Laurettini - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Chi dice che nel caso in cui i coniugi decidano congiuntamente (o quasi) di separarsi debbano per forza rivolgersi ad un Tribunale?

Ebbene fino a qualche anno fa effettivamente questo era l’unico modo per ottenere la convalida (omologa) della separazione in caso di ricorso congiunto. Così si subivano ed “accettavano” tutte le formalità che questo procedimento richiede.

 

Ma dal 2014 un’importante NOVITA’ in tema di separazioni e divorzi:

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile” convertito con Legge 10 novembre 2014, n. 162″

Questa normativa ha previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile (artt. 6 e 12).

Quali, ad oggi, le alternative?

·         Presentare un ricorso congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione;

·         Presentare un ricorso congiunto ed ottenere la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili;

·         scegliere la negoziazione assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014);

·         la conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni (art. 12).

Al termine di questo articolo ti sarà facile comprendere le ragioni di “convenienza” nell’optare per la  negoziazione assistita. Credo sia facilmente intuibile quanto una bonaria risoluzione della crisi coniugale o di coppia sia sempre la soluzione ottimale per la gestione del rapporto familiare, soprattutto in presenza di figli.

Qual’è, quindi, il fine della negoziazione assistita?

STIMOLARE E CONDURRE LE PARTI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO SENZA ADIRE IL GIUDICE.

Come fare? A chi rivolgersi?

1° FASE

L’art. 6 del citato decreto legge prevede la possibilità di rivolgersi all’Avvocato, il quale assume un ruolo di negoziatore, mentre l’art. 12 offre ai coniugi l’alternativa di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere l’accordo.

Quest’ultima modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Ma facciamo un passo indietro.

In quali casi i coniugi possono optare per la negoziazione assistita??

1.    in caso di separazione personale consensuale;

2.     divorzio congiunto, sempre che prima sia avvenuta la separazione consensuale oppure pronunciata la separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato. In questo caso un attenzione in più ai tempi. Infatti è necessario che la separazione si sia protratta ininterrottamente per 6 mesi (se la separazione è stata consensuale) o 12 mesi (se la separazione è stata giudiziale);

3.    modifica delle condizioni di separazione;

4.    modifica delle condizioni di divorzio.

 

La via più semplice è che entrambi i coniugi, concordemente, decidano di intraprendere tale percorso, rivolgendosi ciascuno al proprio avvocato, in modo tale che questi possano dialogare tra loro procedendo alla redazione dell’accordo, in base alle rispettive esigenze dei coniugi.

E’ chiaro che l’iniziativa può essere presa da uno soltanto dei due coniugi, il quale, tramite il proprio avvocato, invita l’altro coniuge a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ovvero

UN ACCORDO CON CUI LE PARTI SI OBBLIGANO A NEGOZIARE.

Nel caso in cui sia, appunto, soltanto un coniuge a voler percorrere la via della negoziazione assistita, l’avvocato invita l’altro coniuge alla stipulazione dell’accordo, specificando l’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata risposta entro un termine (di trenta giorni) o un RIFIUTO possono essere valutati in sede giudiziale dal giudice per decidere su spese di giustizia, sulla responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria esecutorietà.

 

Anche l’avvocato deve tentare la conciliazione?

Assolutamente si.

2° FASE

Prima dell’apertura della fase di negoziazione l’avvocato deve comunque accertare che non vi sia più possibilità di “riparare ciò che è stato rotto”.

In caso di esito negativo della conciliazione si procederà quindi con la negoziazione.

Quali i doveri delle parti durante la negoziazione?

LEALTA’ E BUONA FEDE sono alla base.

Nella definizione della convenzione questa infatti è considerata come:

un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere una controversia (art. 2), deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità e deve contenere la previsione di un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi – prorogabile su accordo delle parti di altri trenta giorni – entro il quale concludere o meno l’accordo. Oggetto della convenzione possono essere solo diritti disponibili.

Dopodiché, durante questa fase, sarà evidente la concreta possibilità di concludere o meno un accordo.

Come si procede a questo punto?

3° FASE

Dopo la redazione della convenzione, si procede alla stesura dell’accordo il cui contenuto può riassumersi nelle condizioni di separazione e divorzio riguardanti:

·         l’affidamento o il mantenimento dei figli;

·         l’assegno di mantenimento per il coniuge;

·         i trasferimenti di tipo patrimoniale nell’ambito delle soluzioni alla crisi coniugale.

La Cassazione, a tal proposito, è concorde nel ritenere alcuni diritti di ordine patrimoniale indisponibili e intoccabili.

Infatti, sono ritenuti INVALIDI, ad esempio, gli accordi economici che abbiano a oggetto

la rinuncia a un futuro diritto

la limitazione della libertà processuale delle parti

la rinuncia al futuro assegno di divorzio o alla revisione dell’assegno.

Tali accordi infatti, qualora previsti nell’accordo, comporterebbero l’illiceità della causa dell’accordo stesso.

E’ importante sottolineare l’applicazione del principio secondo cui mutate le circostanze di fatto e di diritto, il coniuge possa sempre ottenere tutela in sede di modifica delle condizioni di separazione, o in sede di divorzio.

Quali i compiti dell’avvocato?

Il ruolo dell’avvocato consiste nel TUTELARE I DIRITTI DEI CONIUGI ed ancora più I DIRITTI DEI FIGLI MINORI

in modo tale da “condurre” gli stessi a concordare le soluzioni ottimali, nel rispetto della condizioni di legge, per una pacifica prosecuzione della vita da “separati”.

4° FASE

Vaglio del PUBBLICO MINISTERO

Conclusa la negoziazione e stilato l’accordo questo deve essere inviato al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Come cambia il controllo della procura a seconda ci siano o meno figli minori?

In caso di ASSENZA DI FIGLI MINORI il controllo della procura si limita a verificare la “regolarità” dell’accordo ed il Tribunale appone sull’accordo il nullaosta del P.M.

NEL CASO IN CUI VI SIANO FIGLI MINORI, CON HANDICAP O NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI il P.M. lo autorizza se le condizioni sono rispondenti ALL’INTERESSE DEI FIGLI.

In caso contrario lo trasmette al Presidente del Tribunale che fisserà, entro i successivi trenta giorni, un’udienza per la comparizione delle parti.

ULTIMA FASE

Una volta ottenuto il nullaosta o l’autorizzazione, nella fase conclusiva della procedura, l’avvocato deve trasmettere all’Ufficiale dello stato civile, copia autenticata dall’accordo.
Pertanto una volta autorizzato, l‘accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

A questo punto sono evidenti le ragioni per cui i coniugi dovrebbero ormai essere orientati verso la scelta della procedura appena descritta.

Ci sembra doveroso sottolineare “la facilità” con cui questa procedura consente ai coniugi di compiere scelte consapevoli nella tutela dei propri e reciproci interessi e SOPRATTUTTO, qualora vi siano figli minori, nella tutela degli stessi, i quali rappresentano la priorità assoluta in un contesto di separazione.

Questa modalità di separazione infatti consente di mediare le pretese dei coniugi e di arrivare ad un accordo nella maniera “più delicata” possibile senza sopportare il peso che spesse volte determina un procedimento giudiziale seppur consensuale.

Tutto ciò non può far altro che confermare l’importanza di riuscire a razionalizzare la fine di un matrimonio eliminando accanimenti e ripicche……i peggiori nemici in una separazione e la fonte primaria di tutte le complicazione che questa potrebbe far sorgere.

 



Pubblicato da:


Tiziana Laurettini

Avvocato a Siracusa