Pubblicazione legale:
Chi dice che nel caso in cui
i coniugi decidano congiuntamente (o quasi) di separarsi debbano per forza
rivolgersi ad un Tribunale?
Ebbene fino a qualche anno fa effettivamente questo
era l’unico modo per ottenere la convalida (omologa) della separazione in caso
di ricorso congiunto. Così si subivano ed “accettavano” tutte
le formalità che questo procedimento richiede.
Ma dal 2014
un’importante NOVITA’ in tema di separazioni e divorzi:
Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132
“Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell’arretrato in materia di processo civile” convertito con Legge
10 novembre 2014, n. 162″
Questa normativa ha
previsto la possibilità di effettuare in modo semplificato separazioni e
divorzi davanti all’Avvocato e davanti all’Ufficiale di Stato Civile (artt. 6 e
12).
Quali,
ad oggi, le alternative?
·
Presentare un ricorso
congiunto al Tribunale e ottenere l’omologa della separazione;
·
Presentare un ricorso
congiunto ed ottenere la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio
o la cessazione dei suoi effetti civili;
·
scegliere la
negoziazione assistita da avvocati (art. 6, D.L. 132/2014);
·
la conclusione di un
accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate
condizioni (art. 12).
Al termine di questo
articolo ti sarà facile comprendere le ragioni di “convenienza” nell’optare per
la negoziazione assistita. Credo sia
facilmente intuibile quanto una bonaria risoluzione della crisi coniugale o di
coppia sia sempre la soluzione ottimale per la gestione del rapporto familiare,
soprattutto in presenza di figli.
Qual’è, quindi, il
fine della negoziazione assistita?
STIMOLARE E CONDURRE
LE PARTI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO SENZA ADIRE IL GIUDICE.
Come fare? A chi rivolgersi?
1° FASE
L’art. 6 del citato
decreto legge prevede la possibilità di rivolgersi all’Avvocato, il quale
assume un ruolo di negoziatore, mentre l’art. 12 offre ai coniugi l’alternativa
di comparire direttamente e congiuntamente innanzi all’Ufficiale dello Stato
Civile del Comune per concludere l’accordo.
Quest’ultima modalità
semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli
minori, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a
condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.
Ma facciamo un passo
indietro.
In quali casi i
coniugi possono optare per la negoziazione assistita??
1.
in caso di
separazione personale consensuale;
2.
divorzio
congiunto, sempre che prima sia avvenuta la separazione consensuale oppure
pronunciata la separazione giudiziale con sentenza passata in giudicato. In
questo caso un attenzione in più ai tempi. Infatti è necessario che la
separazione si sia protratta ininterrottamente per 6 mesi (se la separazione è
stata consensuale) o 12 mesi (se la separazione è stata giudiziale);
3.
modifica delle
condizioni di separazione;
4.
modifica delle
condizioni di divorzio.
La via più semplice è
che entrambi i coniugi, concordemente, decidano di intraprendere tale percorso,
rivolgendosi ciascuno al proprio avvocato, in modo tale che questi possano
dialogare tra loro procedendo alla redazione dell’accordo, in base alle
rispettive esigenze dei coniugi.
E’ chiaro che
l’iniziativa può essere presa da uno soltanto dei due coniugi, il quale,
tramite il proprio avvocato, invita l’altro coniuge a stipulare una convenzione
di negoziazione assistita, ovvero
UN ACCORDO CON CUI LE PARTI SI OBBLIGANO A NEGOZIARE.
Nel caso in cui sia,
appunto, soltanto un coniuge a voler percorrere la via della negoziazione
assistita, l’avvocato invita l’altro coniuge alla stipulazione dell’accordo,
specificando l’oggetto della controversia e l’avvertimento che la mancata
risposta entro un termine (di trenta giorni) o un RIFIUTO possono essere
valutati in sede giudiziale dal giudice per decidere su spese di giustizia,
sulla responsabilità aggravata e sulla concessione della provvisoria
esecutorietà.
Anche l’avvocato deve
tentare la conciliazione?
Assolutamente si.
2° FASE
Prima dell’apertura
della fase di negoziazione l’avvocato deve comunque accertare che non vi sia
più possibilità di “riparare
ciò che è stato rotto”.
In caso di esito
negativo della conciliazione si procederà quindi con la negoziazione.
Quali i doveri delle
parti durante la negoziazione?
LEALTA’ E BUONA FEDE
sono alla base.
Nella definizione
della convenzione questa infatti è considerata come:
“un
accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con
lealtà per risolvere una controversia (art. 2), deve essere redatta in forma
scritta a pena di nullità e deve contenere la previsione di un termine non
inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi – prorogabile su accordo
delle parti di altri trenta giorni – entro il quale concludere o meno
l’accordo. Oggetto della convenzione possono essere solo diritti disponibili.”
Dopodiché, durante
questa fase, sarà evidente la concreta possibilità di concludere o meno un
accordo.
Come si procede a questo punto?
3° FASE
Dopo la redazione
della convenzione, si procede alla stesura dell’accordo il cui contenuto può
riassumersi nelle condizioni di separazione e divorzio riguardanti:
·
l’affidamento o il
mantenimento dei figli;
·
l’assegno di
mantenimento per il coniuge;
·
i trasferimenti di
tipo patrimoniale nell’ambito delle soluzioni alla crisi coniugale.
La Cassazione, a tal
proposito, è concorde nel ritenere alcuni diritti di ordine patrimoniale
indisponibili e intoccabili.
Infatti, sono
ritenuti INVALIDI, ad esempio, gli accordi economici che abbiano a oggetto
la rinuncia a un
futuro diritto
la limitazione della
libertà processuale delle parti
la rinuncia al futuro
assegno di divorzio o alla revisione dell’assegno.
Tali accordi infatti,
qualora previsti nell’accordo, comporterebbero l’illiceità della causa
dell’accordo stesso.
E’ importante
sottolineare l’applicazione del principio secondo cui mutate le circostanze di
fatto e di diritto, il coniuge possa sempre ottenere tutela in sede di modifica
delle condizioni di separazione, o in sede di divorzio.
Quali i
compiti dell’avvocato?
Il ruolo
dell’avvocato consiste nel TUTELARE I DIRITTI DEI CONIUGI ed ancora più I
DIRITTI DEI FIGLI MINORI
in modo tale da “condurre” gli stessi a concordare le
soluzioni ottimali, nel rispetto della condizioni di legge, per una pacifica
prosecuzione della vita da “separati”.
4° FASE
Vaglio
del PUBBLICO MINISTERO
Conclusa la
negoziazione e stilato l’accordo questo deve essere inviato al Procuratore
della Repubblica presso il tribunale competente.
Come cambia il controllo della procura a seconda ci
siano o meno figli minori?
In caso di ASSENZA DI
FIGLI MINORI il controllo della procura si limita a verificare la “regolarità”
dell’accordo ed il Tribunale appone sull’accordo il nullaosta del P.M.
NEL CASO IN CUI VI
SIANO FIGLI MINORI, CON HANDICAP O NON ECONOMICAMENTE AUTOSUFFICIENTI il P.M.
lo autorizza se le condizioni sono rispondenti ALL’INTERESSE DEI FIGLI.
In caso
contrario lo trasmette al Presidente del Tribunale che fisserà, entro i
successivi trenta giorni, un’udienza per la comparizione delle parti.
ULTIMA
FASE
Una volta ottenuto il
nullaosta o l’autorizzazione, nella fase conclusiva della procedura, l’avvocato
deve trasmettere all’Ufficiale dello stato civile, copia autenticata
dall’accordo.
Pertanto una volta autorizzato, l‘accordo è equiparato ai provvedimenti
giudiziali di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione
e divorzio.
A questo punto sono
evidenti le ragioni per cui i coniugi dovrebbero ormai essere orientati verso
la scelta della procedura appena descritta.
Ci sembra doveroso
sottolineare “la
facilità” con cui questa procedura
consente ai coniugi di compiere scelte consapevoli nella tutela dei propri e
reciproci interessi e SOPRATTUTTO, qualora vi siano figli minori, nella tutela
degli stessi, i quali rappresentano la priorità assoluta in un contesto di
separazione.
Questa modalità di
separazione infatti consente di mediare le pretese dei coniugi e di arrivare ad
un accordo nella maniera “più delicata” possibile senza sopportare il peso che
spesse volte determina un procedimento giudiziale seppur consensuale.
Tutto ciò non può far
altro che confermare l’importanza di riuscire a razionalizzare la fine di un
matrimonio eliminando accanimenti e ripicche……i peggiori nemici in una
separazione e la fonte primaria di tutte le complicazione che questa potrebbe
far sorgere.
Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
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